Premessa – Incentivati i datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in apprendistato. Infatti il contributo addizionale ASpI (1,40%), previsto in caso di instaurazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, potrà essere recuperato dal datore di lavoro nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. Quanto alle modalità di recupero del contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L. 92/2012” – istituito nell’elemento “CausaleAcredito” di “AltreACredito” di “DatiRetributivi” di “Denuncia Individuale” del flusso UniEmens. La precisazione arriva per mezzo del messaggio INPS n. 4152 di ieri, riepilogando gli effetti del Jobs act (D.L. 34/2014) da un punto di vista più marcatamente contributiva.
Contratti a termine – In merito ai contratti a termine, l’INPS ricorda che il Jobs act (D.L. n. 34/2014) ha eliminato l’obbligo di inserire la causale, ossia le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 36 mesi. L’acausale, in particolare, è sempre consentita e non vale solo per il primo contratto. Tale disciplina, inoltre, è estesa anche ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Sul punto, l’Istituto previdenziale pone particolare attenzione all’aspetto contributivo, ed in particolare al contributo addizionale ASpI, pari all’1,4%. Al riguardo, si evidenzia che tale contributo prevede dei casi di esclusione; in particolare, esso non è dovuto in caso di sostituzione di lavoratori assenti. Ai fini della sua operatività i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso Uniemens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento “Qualifica3” con il previsto codice “A”.
L’apprendistato – Sul fronte apprendistato, l’INPS ricorda che il Jobs act ha eliminato la stabilizzazione in servizio per assumere nuovi apprendisti. Eliminazione, questa, che si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della Legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità. Dal 21 marzo u.s., inoltre:
- il PFI dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
Ciò detto, l’Istituto previdenziale affronta il caso in cui sia possibile procedere alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto d’apprendistato. Dopo gli opportuni approfondimenti, l’INPS conferma la possibilità di poter recuperare il contributo addizionale mediante lavoro il codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L. 92/2012” - istituito nell’elemento “CausaleAcredito” di “AltreACredito” di “DatiRetributivi” di “Denuncia” Individuale del flusso UniEmens.