Premessa – Qualora i lavoratori autonomi versino anche un solo contributo nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi saranno effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale. Tuttavia, in deroga a tale criterio in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque possibile ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione. Il chiarimento arriva per mezzo del messaggio n. 4956 di ieri dell’INPS, che riepiloga le norme succedutesi nel tempo in materia di accredito e spostamento della contribuzione figurativa.
Contribuzione figurativa in più gestioni - Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l’intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dell’interessato. In tale ipotesi, in alternativa all’accredito figurativo nel FPLD, l’assicurato ha l’onere di indicare espressamente il fondo in cui ottenere e utilizzare l’accredito. L’interessato, inoltre, potrà chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all’altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l’accredito, ovverosia, a condizione che l’accredito non sia stato già utilizzato. Da notare che l’assicurato sarà chiamato a confermare o modificare la scelta effettuata anche all’atto del pensionamento. Ai fini operativi invece, la domanda telematica di pensione è stata aggiornata con un apposito campo per la scelta del fondo di accredito da parte dell’assicurato.
Accredito figurativo per servizio militare – L’INPS precisa, inoltre, che quanto detto finora vale anche per l’accredito figurativo per servizio militare in favore dei lavoratori autonomi. Per i provvedimenti di liquidazione delle prestazioni successive alla data di pubblicazione del presente messaggio non vige più la disposizione contenuta nel punto 42, nota 2, delle istruzioni di servizio n. 10, richiamata dalla circolare 222/1969. Essa, in pratica, precisa che l’accredito medesimo possa avvenire nella gestione dei lavoratori autonomi, anziché in quella comune, quando in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l’interessato, pur con i contributi figurativi per servizio militare, non raggiunge il diritto alla prestazione a carico dell’AGO e sempreché l’accredito nella gestione autonoma comporti un concreto divario nell’ammontare della pensione. Tali disposizioni, quindi, continuano a operare esclusivamente per i provvedimenti di liquidazione antecedenti alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.
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