8 luglio 2013

Croazia. Le imposizioni fiscali pensionistiche

L’INPS spiega alcuni aspetti di natura fiscale legati alle pensioni pubbliche e private a seguito dell’entrata in UE della Croazia

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore in Croazia della Convenzione internazionale contro la doppia imposizione fiscale (art. 18 e 19 della L. n. 75/2009), le pensioni di natura privata sono imponibili solo nello Stato di residenza. Al contrario le pensioni di natura pubblica sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 10934 del 5 luglio 2013, a seguito dell’entrata in UE della Repubblica di Croazia a decorrere dal 1° luglio scorso.

Pensioni di natura privata – Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, sono imponibili solo nello Stato di residenza (principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza). Tuttavia, tale disposizione non si applica allorché il beneficiario non sia assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di residenza, in conformità alla legislazione fiscale ivi vigente. Infatti, in tali casi detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono (principio della tassazione nel paese di erogazione). Ne consegue che il pensionato al fine di richiedere la detassazione contro le doppie imposizioni, oltre alla consueta documentazione, presenti alla struttura territoriale INPS competente anche idonea documentazione comprovante l’avvenuta tassazione del reddito da pensione nel Paese di residenza.

Pensioni di natura pubblica – Per quanto concerne invece le pensioni corrisposte dallo Stato, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario del reddito qualora quest’ultimo ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato del quale proviene la pensione. Ne consegue che i trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti potranno essere tassati in via esclusiva in Croazia se il titolare, oltre ad essere residente fiscale nella Repubblica Croata, possiede la sola nazionalità croata, senza possedere la nazionalità italiana. In tale ipotesi gli interessati dovranno far pervenire alla Sede territoriale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - Roma 4 - Ufficio Estero,- Largo Josemaria Escriva de Balaguer 11, 00142 Roma, la seguente documentazione: un certificato di residenza fiscale rilasciato dal locale Ufficio fiscale, un autocertificazione del possesso della nazionalità croata, nonché la mancanza di possesso della cittadinanza italiana.

Detrazioni per carichi di famiglia – Infine, per quel che riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), l’INPS precisa che, a decorrere dal 1° luglio 2013, i pensionati residenti in Croazia, qualora intervenga una variazione nel carico familiare, per la presentazione delle relative domande alle competenti strutture territoriali dell’Istituto dovranno utilizzare il modello “CI501” (modello dedicato ai residenti negli stati UE e Norvegia). Mentre i pensionati residenti negli stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo per richiedere le detrazioni per carichi di famiglia dovranno presentare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti requisiti: il grado di parentela del familiare per cui si richiedono le detrazioni; il mancato godimento da parte di tale familiare di analogo beneficio in altro Paese; il possesso da parte del suddetto familiare di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, anche al di fuori dello Stato di residenza riferito all’intero periodo d’imposta non superiore a € 2.840,51.
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