5 marzo 2016

CU: il CF del coniuge non a carico non è un obbligo

Neanche l’INPS rispetta il presunto obbligo

Autore: redazione fiscal focus
Con l’Approfondimento del 3 marzo scorso, i CdL affrontano uno degli aspetti che ha generato maggiore difficoltà operativa fra gli operatori del settore, ossia la richiesta di compilazione nella Certificazione Unica 2016 del codice fiscale del coniuge del lavoratore anche se non fiscalmente a carico. Un dato, questo, non semplice da reperire poiché, normalmente, i lavoratori comunicano al proprio datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, solo il codice fiscale del coniuge a carico al fine di fruire delle detrazioni di imposta durante i periodi di paga.

Sul punto, la posizione dei CdL è molto chiara: il CF del coniuge non a carico non è un obbligo per i sostituti d’imposta, e la mancanza del dato non può avere ripercussioni sanzionatorie per chi li trasmette.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’art. 23, D.P.R. n. 600/73 afferma che le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali intende fruire delle relative detrazioni. Ergo, dal citato art. 23 si evince l’assenza di obblighi per il sostituto d’imposta di inserire tali dati, in quanto è diritto del contribuente dichiarare o meno le informazioni al fine di fruire delle detrazioni per familiari a carico.

Pertanto, se non risulta obbligatorio per il datore di lavoro indicare i codici fiscali di familiari a carico non dichiarati dal lavoratore, è paradossale che risulti obbligatorio indicare il codice fiscale di un soggetto non a carico e che inoltre non ha alcun effetto sull’applicazione delle ritenute fiscali. In sostanza, visto che il lavoratore non è obbligato a comunicare i dati del coniuge o il proprio stato civile, non risulta possibile sanzionare il datore di lavoro che non indica tali dati nella Certificazione Unica del lavoratore.

Principi dell’ordinamento tributario – Quanto affermato trova fondamenta – secondo i CdL - nell’ambito dei due documenti emessi dalla stessa AE:
• il comunicato stampa del 15 gennaio 2016 ha precisato che “i sostituti d’imposta potranno (e quindi non dovranno) inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico”;
• il diagnostico di controllo Entratel, che verifica la correttezza di trasmissione del file telematico contenente la CU, non prevede alcun errore bloccante in assenza del codice fiscale del coniuge non a carico.

Inoltre, passando ad una breve analisi giuridica, l’art. 10, L. n. 212/00 (Statuto del contribuente) non considera irrogabili le sanzioni qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria anche se successivamente modificati o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione stessa. Il Provvedimento del 2016 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per le nuove CU 2016 è in forte ritardo rispetto a delle condizioni anagrafiche da certificare nel 2015. Si pensi al caso dei rapporti di lavoro cessati in corso d’anno con lavoratori non più rintracciabili da parte del datore. Infine, la stessa Agenzia delle Entrate nell’opuscolo di informazione presente sul proprio sito, in tema di “sanzioni amministrative e penali”, a pagina 4 afferma che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi”.

Infine, va segnalato che la stessa Amministrazione Pubblica, nel caso di specie l’INPS, non rispetta il presunto obbligo. Dalle prime CU 2016 elaborate dall’INPS si segnalano numerosi casi di contribuenti per i quali lo stesso Istituto, pur essendo in possesso dei dati di entrambi i coniugi pensionati, non ha provveduto ad inserire all’interno della Certificazione Unica il codice fiscale del coniuge non a carico.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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