Per la prima volta in assoluto, l’ormai vecchio mod. CUD – divenuto dallo scorso anno CU (Certificazione Unica) – prevede due modelli: uno “sintetico” da consegnare al contribuente entro il 28 febbraio (termine che scade oggi in quanto ieri era domenica) e l’altro “ordinario” da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. La ragione per la quale si è verificato lo sdoppiamento del modello, risiede nell’art. 1, co. 953 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che equipara “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU all’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 322/1998 (Modello 770 Semplificato). Infatti, si tratta di un vero e proprio mod. 770 “anticipato” poiché, da quest’anno, entrano a far parte della CU una serie di dati che prima andavano indicati nel predetto modello es. acconto e anticipi TFR), il quale conterrà ora esclusivamente i quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY).
Modello “sintetico” – Il modello “sintetico”, a differenza di quello “ordinario”, non ha un termine perentorio di consegna atteso che, essendo comunque un dato non rilevabile dall’Amministrazione Finanziaria, non vi sono controlli e di conseguenza sanzioni in caso di consegna tardiva della CU. Infatti, in via generale si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo-nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.
Quanto alle modalità di consegna della parte “sintetica” della CU, le istruzioni allegate al modello prevedono che è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Ad esempio, è escluso l’invio telematico nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Attenzione. È di estrema importanza che gli operatori del settore, prima di stampare e consegnare ai contribuenti i modelli sintetici, si assicurino che la procedura di controllo della CU non rilevi eventuali errori e/o anomalie, affinché la CU consegnata al contribuente corrisponda al modello ordinario da trasmettere poi all’AE.
Paradosso della norma - Infine, si ricorda che nonostante l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’invio delle CU 2016 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), può avvenire – così come per lo scorso anno – anche dopo il 7 marzo 2016 (entro l’1 agosto 2016) senza l’applicazione di sanzioni; la consegna delle Certificazioni Uniche (contenente di conseguenza anche i predetti dati) va comunque effettuata entro oggi.
In altri termini, l’Amministrazione Finanziaria concede sì ai sostituti d’imposta un termine maggiore per l’invio telematico, ma d’altra parte li obbliga a dovere elaborare e compilare i modelli entro il termine del 29 febbraio.
Un modus operandi, questo dell’Amministrazione Finanziaria, che lascia qualche perplessità fra gli operatori del settore che chiedono maggiore semplificazione.
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