26 luglio 2013

D.L. Fare. Le novità sul Durc

La durata del Durc passa da 180 giorni a 120 giorni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il “Decreto del Fare”, che ha ottenuto mercoledì il voto di fiducia della Camera dei Deputati, ha introdotto rilevanti modifiche in materia di Durc rispetto al provvedimento originario. Infatti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 69/2013 s’intende ridurre i tempi di validità del documento ed estenderne l’utilizzabilità. Ma vediamo più da vicino tutte le modifiche previste.

Testo originario – Ricordiamo che il testo originario del provvedimento ha introdotto sostanzialmente due novità: maggiore durata del documento e ruolo più attivo della stazione appaltante e gli enti aggiudicatori. In quest’ultimo caso, saranno le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori ad acquisire d’ufficio il Durc ai fini degli accertamenti previsti dal regolamento in materia di appalti pubblici. In particolare, si tratta delle verifiche relative alle cause di esclusione previste in ordine ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per l'affidamento di subappalti. È stato previsto poi che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Inoltre, l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dovrà essere acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici; tale possibilità era finora facoltativa. In particolare, nei contratti pubblici l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc in corso di validità, attraverso strumenti informatici, è previsto nei seguenti casi: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del codice degli appalti pubblici; per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Quanto alla durata, sempre nel testo originario è stato esteso il periodo di validità del Durc fino a 180 giorni, con particolare riferimento ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Durc negativi - Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio (INPS, INAIL e Casse edili), prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, nonché degli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità. Finora non era contemplata tale possibilità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici appalti, ma per importi scarsamente significativi è previsto che ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC una violazione non grave degli obblighi contributivi. La violazione si considera non grave se la differenza tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile, è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, è inferiore ad € 100. Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che in tali casi, quando emerga una regolarità non grave, rimane fermo l'obbligo di versamento dell'importo entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

Le novità – A seguito del voto di fiducia, il provvedimento ne esce con poche ma rilevanti modifiche. La prima novità consiste nella riduzione dei tempi di validità del documento. Infatti, si passa da 180 giorni a 120 giorni. Per compensare tale riduzione, viene ampliata l’utilizzabilità da parte della stazione unica appaltante e degli enti aggiudicatari; infatti, ora può essere utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Inoltre, con l'inserimento del comma 8-sexies, viene previsto che fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni in materia di validità del DURC si applicano anche ai lavori edili per i soggetti privati. In caso di inadempienza contributiva, è previsto che l'ente trattenga dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In particolare, il pagamento per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. Viene altresì prevista anche in tali casi una durata di 120 giorni dalla data di rilascio.
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