Premessa – Primo appuntamento per il recupero del bonus Irpef da parte dei sostituti di imposta. Infatti, il prossimo 16 giugno 2014 i datori di lavoro sono chiamati a compensare mediante il modello F24 gli 80 euro erogati nella busta paga di maggio. Tuttavia, sono ancora molti i dubbi che attanagliano gli operatori, specie per chi ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Vediamo, quindi, più da vicino tutti i problemi irrisolti e quelli chiariti dal maxiemendamento al D.L. n. 66/2014 in merito alla compensazione.
Debiti erariali – Ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, dal 1° gennaio 2011 non è possibile operare il meccanismo della compensazione di crediti per imposte erariali, in presenza di debiti “iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori” di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali, al momento del versamento, è scaduto il termine di pagamento, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Quindi, se vi sono pendenze superiori a 1.500 euro, è vietata qualsiasi compensazione se non si provvede prima al pagamento del debito scaduto. Tuttavia, è bene precisare che esiste una deroga al divieto di compensazione; infatti, ne sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, perché non sono importi anticipati dal contribuente. Quindi, data la natura del bonus Irpef che viene erogato in maniera anticipata parte del datore di lavoro al dipendente, è possibile dedurre che non è possibile compensare tali crediti, per debiti pendenti superiori a 1.500 euro.
Nodi risolti – L’approvazione del recente maxiemendamento al Decreto Irpef (D.L. n. 66/2014), non ancora in vigore, ha risolto una serie di problematiche: una su tutte, l’eliminazione della norma che permetteva la compensazione delle ritenute e contributi solo per il medesimo periodo di paga. Attualmente, in pratica, il credito di imposta, pari a 80 euro, può essere compensato esclusivamente con le ritenute relative a maggio 2014 e con i contributi previdenziali di competenza del “medesimo periodo di paga”. Ciò crea però un po’ di confusione, dato che i contributi previdenziali si pagano il 16 del mese successivo a quello di competenza (quindi, quelli della busta paga di maggio 2014, vanno pagati entro il 16 giugno 2014), mentre le ritenute d'acconto vanno pagate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della busta paga. Pertanto, per le retribuzioni di maggio 2014, pagate a giugno 2014, si deve compensare il credito d'imposta degli 80 euro il prossimo 16 giugno solo per la parte che non verrà compensata utilizzando tutte le ritenute (relative alle buste paga di maggio) da pagare entro il 16 luglio 2014. Quindi, entro lunedì prossimo bisogna prima effettuare la compensazione del credito residuo rispetto a quello che verrà utilizzato per pagare successivamente (il 16 luglio) tutte le ritenute di competenza di maggio 2014 (per le retribuzioni pagate a giugno 2014). Solo quando entrerà in vigore il maxiemendamento alla legge di conversione del D.L. n. 66/2014 (dopo la scadenza del 16 giugno 2014) potrà considerarsi risolto il problema della possibile incapienza del datore di lavoro, che dà la possibilità di scomputare gli 80 euro in F24 da tutti gli altri debiti che transitano per il modello unificato di pagamento e sono riportabili in avanti, se in quel mese non vi sono debiti da pagare.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata