Premessa – Semaforo verde per le imprese e professionisti che intendono mettersi in regola con l’INPS. Tali soggetti, infatti, hanno la possibilità di compensare – per l’anno 2014 - i debiti oggetto di cartelle esattoriali notificate entro il 31.03.2014 con i “crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche” e oggetto di certificazione secondo le modalità previste dal M.E.F. con i decreti del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, “qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato”. Il placet è arrivato per mezzo del Decreto (MEF) del 24 settembre 2014. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7912/2014.
Compensazione cartelle esattoriali – All’interno del proprio sistema di recupero crediti, dopo avere emesso l'avviso di pagamento, l’INPS procede alla iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva dei crediti contributivi già maturati nei confronti dei contribuenti morosi. Tale compito, in forza di contratto di cessione, viene affidato a un concessionario. Quest’ultimo sulla base dei flussi di informazione, anagrafica e contabile (ruoli) trasmessi telematicamente dall’Inps, provvede ad emettere una “cartella esattoriale”.
Manovra estiva 2011 – Al riguardo, è bene ricordare che la Manovra correttiva (D.L. 78/2010) ha previsto la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato e si calcola sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In altri termini, la cd. compensazione ‘‘orizzontale’’, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo: di ammontare superiore a € 1.500; per i quali è scaduto il termine di pagamento. È comunque ammesso, così come precisato dall’art. 31 comma 1 del D.L. n.78/2010, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, “c.d. compensazione verticale” (ad esempio, compensazione crediti Iva con debiti Iva).
Ok alla compensazione – Le cartelle esattoriali notificate alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle P.A., entro il 31 marzo 2014, potranno essere compensate a decorrere dal 10 ottobre 2014 qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
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