9 aprile 2015

Denunce INAIL. Termine prorogato se cade di sabato

Slitta al primo giorno lavorativo successivo il termine per comunicare variazione e cessazione dei rischi, se quest’ultimo cade di sabato o in un giorno festivo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Se la denuncia di variazione e cessazione dei rischi all’INAIL cade di sabato, il termine per l’adempimento slitta al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, le Sedi Inail dovranno prestare massima attenzione alla data di presentazione delle stesse e provvedere all’annullamento della sanzione automaticamente elaborata dalla procedura GRAWeb qualora detto termine cada di sabato o in un giorno festivo e l’adempimento sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, onde evitare richieste di sanzioni amministrative non dovute sulla base delle presenti disposizioni.

A darne notizia è l’INAIL con la nota protocollo n. 1550/2015 a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di lacune strutture territoriali.

L’adempimento
– L’art. 12 T.U. INAIL, così come modificato dal D.M. 19 settembre 2003 del Ministero del Lavoro, stabilisce che i datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.

Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

La sanzione
– L’omesso adempimento di tali obblighi, ovvero il ritardato adempimento degli stessi integra la fattispecie di illeciti amministrativi con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 125 a € 770.

La proroga
– L’INAIL, nel ricordare che gli adempimenti di denunce di variazione e cessazione del rischio sono comunque adempimenti amministrativi per i quali non c’è una norma di carattere generale sul computo dei termini, ritiene di poter applicare le disposizioni dettate dal Legislatore in ambito processuale, sia civile che amministrativo. Quindi, qualora tali adempimento cadono in un giorno festivo, nulla osta alla proroga del termine al primo giorno feriale successivo.

Pertanto, se le denunce in argomento sono effettuate oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni e le modificazioni si sono verificate, le Sedi devono prestare attenzione alla data di presentazione delle stesse e provvedere all’annullamento della sanzione automaticamente elaborata dalla procedura GRA Web qualora detto termine cada di sabato o in giorno festivo e l’adempimento sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, onde evitare richieste di sanzioni amministrative non dovute sulla base delle presenti disposizioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy