15 marzo 2013

Denuncia infortuni. Quando non è sanzionabile l’omissione?

L’omessa denuncia di infortunio non è sanzionabile qualora il datore di lavoro sia impossibilitato nel reperire la documentazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non è sanzionabile l’azienda che per giustificato motivo abbia omesso o comunicato in ritardo la denuncia di infortunio o malattia professionale, in caso di cessazione dell’attività o decorso del periodo massimo di conservazione dei libri aziendali. Al contrario, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento stesso. A chiarirlo è l’INAIL con la nota n. 2290/2013.

Obbligo di denuncia – Visto che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti ricade su quest’ultimo (art. 53 T.U.). In particolare, dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza della malattia professionale del lavoratore, ha 5 giorni di tempo per denunciare il fatto all’INAIL, corredato di certificato medico. Per verificare se l’azienda sta rispettando la prevista scadenza di trasmissione, si deve far riferimento alla data di ricezione del certificato stesso da parte del datore di lavoro. Se è lo stesso lavoratore a inoltrare all’INAIL il certificato medico, allora l’azienda riceve direttamente dall’Istituto la richiesta di compilazione e di inoltro della denuncia.

La sanzione – In caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniario che va da 1.290 euro a 7.745 euro. La stessa è ridotta al doppio del minimo o a un terzo del massimo (misura più favorevole al trasgressore) se pagata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notifica del verbale di violazione.

Deroga – Tuttavia sono previste delle deroghe all’irrogazione delle sanzioni; infatti, il datore di lavoro non è sanzionabile in caso di giustificato motivo per l’omissione o il ritardo. A tal proposito, l’INAIL specifica che le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole, nonché graduate in base all'entità della colpa stessa; nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha commesso la violazione. Va inoltre considerato che, per generale principio del nostro ordinamento, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante, esclude la responsabilità.

Il chiarimento – Ciò detto, è possibile affermare che l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso comporta la non sanzionabilità dell'omessa o parziale denuncia dell'evento lesivo. Ne consegue che nel caso in cui il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento, non si dovrà irrogare la sanzione. Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento stesso.
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