La nuova procedura delle dimissioni online, entrata in vigore dal 12 marzo 2016, si applica anche ai lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria. Infatti quel che rileva è il rapporto di lavoro (che è privato), a prescindere dalla natura del datore di lavoro.
Il chiarimento è giunto per mezzo di una faq pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Altra precisazione importante riguarda l’utilizzo dei moduli in lingua tedesca, i quali sono liberi e parificati in toto a quelli in lingua italiana. Quindi, essi sono validi ed utilizzabili non soltanto dai cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano.
La terza e ultima Faq aggiornata, invece, concerne la possibilità di espletare la procedura telematica da un Tutore (nominato legalmente dal Tribunale) per conto di un lavoratore divenuto "incapace”. Su quest’ultimo aspetto il Ministero del Lavoro non fornisce una risposta ben precisa, poiché bisogna “verificare cosa è stato disposto nel Provvedimento del Tribunale in relazione agli atti del tutore e a quelli dell’interdetto”.
Dimissioni online - L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 obbliga ai lavoratori del settore privato – al di fuori dei casi previsti dell’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.
Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, è stabilito che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena d’inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.
Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo.
Quindi, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l'Impiego.
Si ricorda che la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica:
- ai rapporti di lavoro domestico;
- alle conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette);
- al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 C.c.;
- alle dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);
- ai lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
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