Premessa – La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in risposta ad un quesito avanzato da un dipendente, chiarisce che qualora un lavoratore abbia avuto in consegna, ai fini dell’espletamento della prestazione lavorativa, un bene di proprietà del datore di lavoro risponde in prima persona del danneggiamento del bene stesso a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto si è verificato un inadempimento dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione di lavoro.
Il quesito – La vicenda riguarda un lavoratore dipendente che, mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa, ha danneggiato l’autoveicolo che aveva in dotazione, secondo il datore di lavoro, per sua distrazione.
La risposta – Al riguardo, la Fondazione Studi C.d.l. stabilisce che, ricade sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova che l’evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Peraltro le parti, sia individualmente sia collettivamente, possono disciplinare la ripartizione dell’onere della prova diversamente. Dunque i C.d.l., nel richiamare i precedenti giurisprudenziali, precisano che in caso di incidente causato da un dipendente alla guida di un veicolo aziendale, qualora sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa di quest’ultimo, è tenuto a risarcire i danni causati all’azienda. In tale ipotesi, il datore di lavoro può compensare l’entità del danno trattenendo una parte della retribuzione netta corrisposta al lavoratore, sempreché vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la trattenuta deve avvenire nel limite della prescrizione decennale;
- il danno dev’ essere preventivamente contestato al lavoratore.
Alcuni contratti collettivi stabiliscono anche le modalità con le quali deve avvenire la trattenuta, questo affinché il lavoratore non subisca una riduzione superiore ad una determinata percentuale di quanto percepito. Infine, nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse di risarcire il danno bisogna ricorrere ovviamente al giudice.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata