8 giugno 2012

Diritto annuale. Imprese chiamate alla cassa

Entro il 18.06.2012 le imprese devono pagare alla camera di commercio il diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Adempimento in visto per le imprese. Infatti, il 18 giugno prossimo scade l’ultimo giorno utile per il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea (Repertorio Economico Amministrativo). Nel dettaglio, bisogna far riferimento alla nota n. 255658/2011 del ministero dello
Sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione, che indica le misure delle somme dovute per quest’anno alla Camera di Commercio da ciascuna impresa. Ovviamente, chi non risulta in regola al 1° gennaio 2012 con il pagamento del diritto annuale dell’anno precedente, non potrà ottenere il relativo certificato.

Soggetti interessati – Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso. Pertanto sono tenute al pagamento anche le società: in liquidazione o in scioglimento; inattive dalla costituzione che abbiano cessato o sospeso l'attività; cessate nel corso dell'anno.

Soggetti esonerati – Sono invece esonerati al pagamento del suddetto tributo: i soggetti che sono iscritti solo al Rea; le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa; le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale; le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale; le società di persone e i consorzi che si trovano nella seguente condizione: scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale; le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa.

L’importo – La misura del diritto annuale varia in base alla natura dell’impresa, così come indicato nella nota n. 255658/2011 del Ministero dello Sviluppo economico. In particolare, qualora l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre, è obbligato al pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del tributo pagato per la sede principale, fino a un massimo di € 200. Analoga regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e uffici operativi in Italia.

Modalità di pagamento - Il versamento va eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, solo con modalità telematica. Questa procedura, in pratica, consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi/contributi.

Sanzione – Sul versante sanzionatorio invece, sono previsti sostanzialmente tre scaglioni di ammende: la prima è pari allo 0,40%, a titolo di mora, se il versamento viene eseguito entro il 18 luglio (entro 30gg dalla scadenza); la seconda è del 10%, a titolo di sanzione amministrativa, se il tributo viene pagato oltre il 30°gg; e infine, la terza varia dal 30% al 50% per mancato o insufficiente versamento.
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