Premessa – Controllo a tappeto nei confronti dei datori di lavoro che occupano personale domestico. L’INPS, infatti, fa sapere che nel corrente mese di giugno riparte l’invio, a livello centrale, degli avvisi bonari ai datori di lavoro domestico definiti “silenti”, per posizioni con trimestri non coperti da contribuzione che hanno almeno una scopertura per l’anno 2010. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5463/2014.
Il controllo – La verifica, in particolare, verrà condotta su tutto il territorio dello Stato a eccezione dei comuni interessati dagli eventi che hanno colpito i territori del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui alla circolare n. 58 del 12/5/2014. Per questi ultimi, infatti, verranno estratte le regolarizzazioni dei silenti qui residenti, ma non verranno, al momento, inviati gli avvisi bonari e verrà messa a disposizione della sede una lista dedicata. Analoga situazione si ha per i residenti nei comuni oggetto di sospensiva di cui alla circolare n. 26 del 14.2.2014 prorogata poi dalla circolare n. 58/2014. È chiaro che al termine del periodo di sospensione determinato dai decreti legge, le Sedi dovranno provvedere in modo autonomo all’invio dell’avviso bonario.
Datori esclusi dal controllo - Saranno esclusi dall’invio degli avvisi bonari quei datori di lavoro per i quali è presente nella procedura “Recupero Crediti” una regolarizzazione inserita direttamente dalla Sede e che insiste sullo stesso periodo oggetto di scopertura inizialmente evidenziata dalla lista messa a disposizione a fine 2013.
Come regolarizzarsi? - Se effettivamente gli importi richiesti non sono stati versati, l’INPS fornisce all’utente – all’interno dell’avviso bonario - una serie di soluzioni per regolarizzare la propria posizione contributiva. Più precisamente il datore di lavoro può scegliere di:
• versare l’importo richiesto con un versamento unico, effettuato mediante modello F24 entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario;
• presentare un’istanza di dilazione amministrativa, comprensiva di tutti i contributi non versati, anche per quelli che risultano scaduti nel momento in cui l’istanza viene presentata. Per chiedere la rateazione del debito, quindi, il contribuente dovrà compilare l’apposito modulo, reperibile presso la competente sede Inps oppure scaricandolo dal sito dell’Inps nella sezione moduli.
Al contrario, se gli importi richiesti sono stati regolarmente versati, tre sono i presunti disguidi ipotizzabili, vale a dire:
• se il contribuente ha in realtà già eseguito il versamento dei contributi e questo non è stato contabilizzato dall’Ente;
• se il datore di lavoro non ha versato i contributi richiesti perché in quel periodo il lavoratore ha fruito di un permesso non retribuito;
• se il rapporto di lavoro si è risolto, ma la comunicazione di cessazione non è pervenuta all’Inps.
In questi casi l’Inps invita i datori di lavoro ad agire entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, eseguendo le seguenti azioni:
• nel primo caso dovrà armarsi di ricevuta e chiamare il numero verde 803 164, comunicando gli estremi del versamento a suo tempo eseguito;
• nel secondo caso invece dovrà chiamare il numero verde 803 164 e fornire la motivazione che giustifica la sospensione dell’obbligo contributivo;
• nel terzo caso, infine, si evidenzia una duplice procedura.
Più precisamente, si dovrà inoltrare via fax una copia della comunicazione di cessazione effettuata, inviandola al numero 800 803 164. In alternativa alla prima soluzione, il datore di lavoro munito di Pin, potrà effettuare la comunicazione direttamente dal sito dell’Inps seguendo il seguente percorso:
• accedere al sito cliccando sulla sezione “Servizio del Cittadino”;
• eseguire l’autenticazione con PIN/autenticazione con CNS;
• accedere alla sezione “Servizi Rapporto di lavoro domestico”;
• scegliere a seconda della situazione “Estratto conto contributivo” ovvero “Iscrizione rapporto di lavoro/variazione rapporto”.
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