24 giugno 2013

Doppia attività. Dove versare i contributi?

In caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione art/com, non è rilevante la prevalenza, ma l’abitualità e professionalità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Fondazione Studi C.d.L. ripercorre un tema estremamente attuale, che nel corso degli anni ha creato non pochi dubbi interpretativi, ossia la questione relativa alla doppia contribuzione INPS per coloro che svolgono attività plurime all’interno di società. Tipico è il caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale e che percepisce un compenso per l'attività dell'organo amministrativo. In tal caso, il compenso è assoggettato a contribuzione previdenziale dovuta alla gestione separata INPS. Tuttavia, l'esercizio dell'attività commerciale comporta la potenziale iscrivibilità anche alla gestione commercianti presso lo stesso istituto, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione dello stesso soggetto: una in quanto socio amministratore, l'altra quale socio commerciante.

Il Legislatore – A cercare di risolvere i dubbi circa la doppia imposizione contributiva, è intervenuto il Legislatore con l’art. 1, c. 208 della L. n. 662/1996 che prevede espressamente “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’INPS decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”. Al riguardo, è intervenuto anche l’INPS specificando che per attività autonome, soggette a comparizione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale (ai sensi dell’art. 2195 c.c.). Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata, l’INPS ha proceduto a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestione previdenziali interessate.

Interpretazioni giurisprudenziali – Dal punto di vista giurisprudenziale, la questione è arrivata persino alle Sezioni Unite, ritenendo che non vi fosse uniformità interpretativa tra le varie sentenze che si sono espresse sull’argomento. Interpretazioni che sono sfoggiate nel D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, ritenendo che “l’art. 1, c. 208 della L. n. 662/1996 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, c. 208 della L. n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995”.

Chiarimenti INPS
– Presa visione delle diverse interpretazioni in merito, l’INPS ha fornito di recente importanti istruzioni alle Sedi su come comportarsi al fine di accertare l’iscrivibilità alle gestioni commercianti e artigiani dei soci, posto che ormai l’assoggettamento contributivo alla gestione separata è assodato. In particolare, è stato chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione art/com, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità. Affinché un soggetto possa iscriversi nella gestione artigiani e commercianti, è necessario che dalla valutazione emergano idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede. Al riguardo, si ricorda che può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita. Può ritenersi abituale anche un’attività di vendita di merce online, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo. La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta all’INPS. A tal proposito, la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l’onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco. Elementi di fondamentale importanza ai fini della valutazione sono per esempio la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy