3 giugno 2016

Durata CIGS: come si calcola il quinquennio mobile?

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Decreto Legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 4 ha rivisto i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. In particolare, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Tale termine può arrivare fino a 30 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
Tuttavia, ferme le durate massime appena menzionate, la durata della CIGS si differenzia in base alla causale per la quale è richiesta, ossia: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Nel primo caso, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Per la causale di crisi aziendale, invece, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. In questo caso, una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.
Infine, per la causale di contratto di solidarietà, e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata massima può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Calcolo del quinquennio mobile - Per controllare i limiti di integrazione salariale nell’ambito del quinquennio “mobile”, la Circolare n. 197/2015 dell’INPS ha chiarito che valgono le medesime regole già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO.
Pertanto si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto.
Sul punto, la Circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro ha chiarito che ai fini della verifica della durata massima di cui all’art. 4 del
Decreto Legislativo in argomento, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.
Facciamo un esempio.
Si ipotizzi una CIGS autorizzata dal 1° gennaio 2016 per 36 mesi.
Nella previgente disciplina si sarebbe potuto fruire della CIGS per un massimo di 36 mesi (2016-2017-2018) e si sarebbe potuta ottenere una nuova autorizzazione CIGS già dall’anno 2020. Questo perché il quinquennio fisso copre l’arco temporale intercorrente tra il periodo 11 agosto 2015 - 10 agosto 2020.
Se invece la CIGS avesse trovato inizio ad esempio il 10 agosto 2014 l’azienda avrebbe potuto fruire dei primi 12 mesi di CIGS ed esaurire il quinquennio 11 agosto 2010 - 10 agosto 2015 per poi fruire di ulteriori 36 mesi fino ad agosto 2018 e poter richiedere ulteriore trattamento di CIG a partire dal 11 agosto 2020 ovvero dalla decorrenza del nuovo quinquennio fisso.
Nell’attuale disciplina, invece, con una CIGS che decorre dal 1° gennaio 2016 è possibile fruire del trattamento per 24 mesi (2016-2017) e si può attivare un’ulteriore CIGS solo dall’anno 2022.
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