2 dicembre 2014

Durc interno ed esterno: c’è poca certezza

La libera determinazione dell’operatore della sede nel terminare le istruttorie di rilascio del Durc, creano forti discriminazioni sul mercato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il rilascio del Durc alle imprese spesso dipende dalla libera determinazione dell’operatore della sede, in quanto non esistono termini certi nella chiusura dell’istruttoria. A pensarlo sono i CdL che in un comunicato stampa pubblicato ieri sul loro sito evidenziano l’esistenza di forti discriminazione nel meccanismo di rilascio di tale documento. Infatti, chi pensava che il termine dei 15 giorni fosse perentorio, dovrà ravvedersi dal fatto che fino a quando l’operatore della sede non chiude l’istruttoria del Durc (30 giorni più 15 giorni per regolarizzare), il pagamento effettuato entro la definizione dell’istruttoria stessa (45 giorni), permette il rilascio del Durc. Altro problema evidenziato dai CdL riguarda il conteggio dei termini del preavviso di accertamento negativo; gli operatori, infatti, quando contano i giorni per la regolarizzazione, fanno decorrere il termine iniziale dallo stesso giorno della notifica e come termine finale non slittano al giorno successivo in caso di coincidenza con un festivo.

Rilascio del Durc – Il primo pensiero delle aziende che intendono correttamente operare sul mercato è il rilascio del prezioso documento di regolarità contributiva, in breve Durc. Tra i suoi obiettivi primari vi è quello di evitare che il mercato possa essere inquinato da soggetti che scontano prezzi di produzione più bassi, perché non pagano correttamente i contributi e i premi assicurativi. Tuttavia, evidenziano i CdL, il rilascio del Durc spesso è legato, non soltanto all'assolvimento degli oneri da parte delle aziende, ma è a discrezione dell’operatore di sede. Spieghiamoci meglio. La procedura di richiesta del Durc prevede l'intervento dell'ente interessato che tramite lo Sportello Unico Previdenziale attiva l'istanza per il rilascio. Ricevuta l'istanza l'operatore della sede Inps, Inail o Cassa edile, istruisce la pratica e se trova qualche inadempienza, fa partire il preavviso telematico dei 15 giorni di cui all'art. 7 del D.M. 24/10/2007. E qui si verifica la discriminazione. Come precisato in premessa, infatti, il termine dei 15 giorni non è perentorio poiché fin quando l'operatore della sede non chiude l'istruttoria del Durc (30 giorni più 15 per regolarizzare), il pagamento effettuato entro la definizione dell'istruttoria stessa (45 giorni), permette il rilascio del Durc positivo. Di conseguenza, è facile immaginare che il rilascio del Durc, in questi casi, dipenderà dalla libera determinazione dell'operatore della sede, senza alcuna possibilità di potersi aggrappare a termini certi. Chi avrà regolarizzato il preavviso di accertamento negativo in ritardo, ma entro i 45 giorni, può continuare a sperare che l'operatore magari non ha ancora terminato l'istruttoria. Diverso è il discorso per quei operatori che al termine dei 15 giorni terminano le istruttorie. È chiaro, evidenziano i CdL, che il Durc così gestito può divenire fonte di grave discriminazione.

Termine di regolarizzazione – Oltre al suddetto problema, i CdL evidenziano un’altra falla nel sistema; in particolare, stiamo parlando delle modalità del conteggio dei termini del preavviso di accertamento negativo. Gli operatori, infatti, quando contano i giorni per la regolarizzazione, fanno decorrere il termine iniziale dallo stesso giorno della notifica, e come termine finale non slittano al giorno successivo in caso di coincidenza con un festivo. Tale problema è stato parzialmente risolto dall’INPS (messaggio n. 9156/2014), il quale ha chiaramente indicato che tale calcolo dei termini non può che essere subordinato alla normativa generale civilistica, aggiungendo anche, com'era auspicabile, che se il pagamento spira di sabato, il termine slitta pure al lunedì successivo. Tale precisazione però attiene esclusivamente al Durc "interno" gestito dall’INPS, creando forti discriminazioni e squilibri rispetto a quello “esterno”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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