Con nota n. 5081 del 15 marzo 2016 il Ministero del Lavoro pubblica il nuovo modello di autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi ai fini del Durc interno.
Il modello, unificato e rivisto, prevede un format editabile presente nella sezione modulistica del Ministero del Lavoro, e va inviato dai datori di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro competente con riferimento alla sede legale dell'azienda.
Il nuovo format diventa obbligatorio dalla data di pubblicazione della nota, quindi dal 17 marzo in poi, ma al fine di allineare la modulistica per tutti i soggetti che avevano già inviato dal 1 luglio 2015 (data di entrata in vigore del DURC on line), ed esclusivamente per questi casi, è previsto l'obbligo di rinviare il modello nel nuovo formato.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che in questo caso il rinvio rappresenta solo un adempimento formale, riconfermando la data d’invio originaria.
Brevemente ricordiamo che l'autocertificazione di cui trattasi è stata introdotta dall'art 1 co, 1175 della L. 296/2006 che ai fini della verifica dei requisiti per il “DURC interno” ha previsto dal 1 luglio 2007 il rilascio di una dichiarazione da parte del datore di lavoro sottoforma di autocertificazione in caso di utilizzo di agevolazioni e benefici contributivi, attestante l'assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali divenuti definitivi dal 30/12/2007.
L’intervento del Ministero che individua il nuovo modello, quindi, non introduce un nuovo adempimento, bensì ne modifica il format e le modalità di trasmissione, nell’ottica di una semplificazione e interoperabilità tra le diverse Amministrazioni come previsto dal D.I. del 15/01/2015 che ha disciplinato il “DURC on line”.
Ovviamente il nuovo modello, che ripetiamo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (sezioni moduli) sostituisce il Modello INPS SC 37 che non sarà più valido.
Per quanto riguarda la trasmissione del modello di autocertificazione, nonostante i buoni propositi, è necessario rappresentare che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un adempimento che contrasta con il processo di semplificazione cui sembrerebbe ispirato tutto il nuovo impianto normativo del Jobs Act: è evidente infatti, che il rinvio dei moduli per quei soggetti che avevano già provveduto dopo il 1 agosto 2015, solo perché modificati formalmente, non può rappresentare un adempimento dovuto e comunque non potrà inficiare il godimento dei benefici da parte del datore di lavoro.
Inoltre, sempre a proposito della trasmissione del modello le diverse modalità (tramite pec o fax o raccomandata A/R alla DTL competente) non rappresentano di certo una semplificazione, atteso che molti uffici territoriali non hanno spesso caselle di PEC funzionanti, per la qual cosa bisognerà ricorrere alla “cara antica vecchia carta”.
Peccato che si trattava di un sistema all'interno di un processo di “smaterializzazione “del DURC!
Il Ministero conclude che il modello, una volta presentato, sarà reso disponibile alle altre Amministrazioni per le opportune verifiche: sul punto ci chiediamo come ciò sarà possibile ove il modello sia presentato in formato cartaceo per raccomandata A/R.
Forse sarebbe stato molto più conveniente prevedere un sistema di “digitalizzazione” on line su piattaforma informatica presso il Ministero del Lavoro, ma per questo potrebbe essere necessario ancora molto tempo.
DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata