25 giugno 2012

Durc irregolare. Obbligatorio l’invito alla regolarizzazione

È necessario il preventivo invito alla regolarizzazione, pari a 15 giorni, prima di procedere alla dichiarazione dell’irregolarità contributiva

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Gli enti previdenziali prima di dichiarare l’irregolarità contributiva ai fini del Durc, hanno l’obbligo di invitare le imprese a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, così come stabilito dal D.M. 24.10.2007. Infatti l’invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso. Lo precisa l’INAIL con la nota protocollo n. 3760 del 14 giugno 2012.

Invito alla regolarizzazione – Il chiarimento si è reso necessario a seguito di alcune segnalazioni in merito al non corretto operato di alcune strutture dell’INAIL, le quali rilasciavano l’irregolarità contributiva senza aver prima invitato l’impresa alla regolarizzazione. Passaggio invece, come previsto dall’art. 7, c. 3 del D.M. 24.10.2007, di primaria importanza in quanto l’invito è parte integrante del procedimento amministrativo e come tale, non può essere omesso. Infattinel caso in cui l'impresa in sede istruttoria risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni.

Appalti –Alla luce del suddetto chiarimento normativo, l’INAIL tiene a precisare che il rilascio del Durc irregolare ha delle conseguenze rilevanti soprattutto nel settore degli appalti, poiché può essere anche causa di risoluzione del contratto. Pertanto, è estremamente necessario che le relative Sedi territoriali seguano scrupolosamente l’iter previsto per il suo rilascio. A tal proposito l’Istituto assicuratore afferma che per una corretta gestione dei Durc bisogna preliminarmente procedere alle eventuali sistemazioni contabili (quali giroconto eccedenze, sistemazioni scarti, ecc.), in modo tale da mantenere costantemente aggiornata e monitorata la situazione contributiva delle aziende e facilitare così le relative verifiche di regolarità. Infine in caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve invece sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva stessa (con conseguenze anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.
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