Premessa – L’INAIL, nell’illustrare i principali aspetti dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante, ha precisato che qualora la stazione appaltante intenda sostituirsi all’appaltatore per il versamento del debito INAIL, occorre informare l’Istituto assicuratore, via mail o Pec (Posta Elettronica Certificata), specificando l’importo che si vuole versare. Lo comunica l’INAIL con la nota protocollo n. 2029 del 21 marzo scorso.
L’intervento sostitutivo – Come è noto, il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, attuativo dell’art. 5, c. 5, lett. r), del D.Lgs. 163/2006 dispone che, qualora il Durc rileva delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e/o Casse edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto. L’intervento sostitutivo si concretizza nel momento in cui la stazione appaltante effettua il pagamento.
Ambito di applicazione – I soggetti idonei ad effettuare l’intervento sostitutivo sono tutti gli “operatori economici”, sia appaltatori che subappaltatorie, per i quali, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un Durc attestante l’irregolarità.
Il subappalto – In caso di subappalto, l’inadempienza contributiva dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore, e se l’irregolarità accertata è superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento deve applicarsi il criterio proporzionale.
La comunicazione preventiva – Al fine di evitare eventuali incongruenze tra l’attestazione dell’irregolarità e il pagamento da parte della stazione appaltante, quest’ultima deve comunicare alla Sede INAIL territorialmente competente, via mail o Pec, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo, indicando altresì l’importo da versare. A tal fine, l’INAIL ha messo a disposizione un modello appositamente predisposto in cui va indicato appunto l'importo che si intende versare. Una volta ricevuta la richiesta della stazione appaltante, l’Istituto assicuratore procede tempestivamente: a verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul Durc al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o di variazioni intervenuti tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva; a comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice Iban e se nel frattempo l'inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva, anche il minor ammontare del debito ancora da versare all'INAIL.
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