Premessa –La stazione appaltante che intende sostituirsi all’appaltatore in caso di irregolarità accertate sul DURC deve compilare il modello F24. In tal caso, ricade sulla stazione appaltante l’onere di comunicare alla sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo con apposito fac-simile.Lo comunica l’INAIL con la nota protocollo n. 5627/2012 a seguito del nuovo codice “51” istituito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 34/2012).
L’intervento sostitutivo – L’intervento sostituivo trae origine dal D.P.R. n. 207/2010, il quale ha introdotto un particolare meccanismo attraverso cui, in presenza di DURC che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e/o alle casse edili (nel caso di imprese edili), le stazioni appaltanti hanno il potere di sostituirsi al debitore versando, in tutto o in parte, direttamente le somme dovute in forza del contratto di appalto.
Modalità operative – Come è noto, finora la stazione appaltante che intendeva attivare l'intervento sostitutivo doveva effettuare il pagamento sul conto corrente della sede dell’Istituto che aveva attestato l'irregolarità (nota prot. 2029/2012 INAIL). Successivamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 34/2012 ha comunicato l’attivazione per il modello F24 del nuovo codice "51" per identificare il versamento. Ora, quindi, è con il predetto modello che la stazione appaltante deve effettuare il versamento all'INAIL delle irregolarità accertate sul DURC, avendo cura di specificare quanto segue:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", va indicato nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale della ditta; nel campo "CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante e il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" va valorizzato con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo;
- nella sezione "INAIL", invece, vanno riportati i dati comunicati dalla Sede, compilando un rigo per ciascun "numero di riferimento".
Ulteriori disposizioni – In ogni caso, come precisato in premessa, resta fermo l'obbligo da parte della stazione appaltante di comunicare, alla sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo con la c.d. “comunicazione preventiva”. La Sede INAIL, dal canto suo, una volta verificato l'attualità dell'inadempienza, fornisce alla stazione appaltante i dati per il pagamento.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata