12 settembre 2011

Elettrici e Telefonici: trasferimento della posizione contributiva a titolo gratuito

INPS, messaggio n. 16932 del 31 agosto 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’Inps chiarisce le ipotesi di trasferibilità a titolo gratuito, nel FPLD, delle posizioni contributive degli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (Inps, messaggio n. 16923 del 31 agosto 2011)

Circolare n. 142/2010 - Con circolare n. 142 del 5 novembre 2010 sono state illustrate le innovazioni introdotte dall’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione e di trasferimento delle contribuzioni nel FPLD.

Ricongiunzione nel FPLD - In particolare, l’articolo in esame, con il comma 12septies, interviene sul disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS, introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni. Pertanto, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell’attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi, coloro che a decorrere dal 1° luglio 2010 si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza fra l'importo dell’onere di ricongiunzione - calcolato secondo i criteri dell'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997, attualmente vigenti - e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati.

Fondi elettrici e Telefonici - Altresì, l’articolo 12 della legge n. 122/2010, con i commi 12octies e 12novies, è intervenuto sulla normativa specifica dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in favore degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali; e prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi possa avvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge in esame.

Infine, il comma 12undecies del suddetto articolo 12 abroga la legge 2 aprile 1958, n. 322, normativa che prescriveva agli Ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell’Ago di costituire la posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti a dette forme pensionistiche e cessati dal servizio prima di aver raggiunto il diritto a pensione. Tale legge, tuttavia, non ha mai trovato applicazione nei Fondi Elettrici e Telefonici, sostitutivi dell’AGO, atteso che alla data della sua entrata in vigore, il trasferimento delle posizioni assicurative da tali Ordinamenti al FPLD era già regolato da disposizioni specifiche, che operavano d’ufficio. Ora, posto che la legge n. 322/1958, così come le altre norme regolanti i Fondi Elettrici e Telefonici, è abrogata a decorrere dal 31 luglio 2010 e considerato che la stessa consente il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD in favore dei soggetti iscritti presso Ordinamenti sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010, si ritiene che detta normativa possa trovare applicazione in favore degli assicurati presso i Fondi Elettrici e Telefonici, a condizione che gli stessi siano cessati dal servizio entro la predetta data senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione a carico di tali Fondi.

Trasferimenti d’ufficio posizioni assicurative nel FPLD - Tanto premesso, i lavoratori iscritti ai Fondi Telefonici ed Elettrici che siano cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010 senza diritto a pensione e che non si siano avvalsi della facoltà di versare volontariamente, possono ottenere il trasferimento d’ufficio delle posizioni assicurative nel FPLD. Diversamente, i lavoratori cessati dal 31 luglio 2010 che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici potranno invece esercitare tale facoltà solo a titolo oneroso, con le modalità già descritte nella predetta circolare n. 142.

In merito alla trasferibilità della posizione assicurativa dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici di soggetti in mobilità, i lavoratori che, cessati entro il 30 luglio 2010, pur maturando ulteriore contribuzione di natura non obbligatoria, anche successivamente alla predetta data, non raggiungano comunque il diritto a pensione nel Fondo Elettrici o Telefonici hanno diritto al trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all’AGO a titolo gratuito e d’ufficio.
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