Premessa – L’ENPAIA, con i prot. n. 64237 e n. 64257 del 24 ottobre 2011, rammenta che entro il 30 novembre 2011 gli agrotecnici e periti agrari devono versare l’acconto contributivo per l’anno d’imposta 2011. Inoltre, è utile ricordare fin da ora che l’iscritto ha la facoltà di applicare sul reddito professionale un incremento oltre il 10% obbligatorio previsto per legge, compilando semplicemente il modulo apposito.
Il contributo soggettivo – In particolare, l’iscritto all’Ente può applicare una aliquota maggiore compreso tra il 12% e il 30%. Ciò permetterà all’iscritto di incrementare il montante contributivo e di conseguire una maggiore pensione. Al riguardo, l’Ente ricorda che la scelta di versare l’integrazione contributiva è vincolante solo per l’anno di riferimento, pertanto il contributo dovuto verrà conteggiato sulla scelta fatta.
L’acconto contributivo – L’acconto da versare, entro il 30 novembre 2011, è pari al 50% dell’importo calcolato sul reddito professionale netto dichiarato per l’anno precedente (2010), dove l’aliquota da applicare dipende dall’eventuale scelta esercitata. Tuttavia, se l’iscritto prevede di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, l’acconto potrà essere calcolato, sempre nella misura del 50%, sul minor reddito previsto. In ogni caso, l’acconto non può, comunque, essere inferiore al 50% del contributo minimo (pari ad € 155,00) nel caso di aliquota al 10%, e può essere ridotto di un ulteriore 50% (€ 77,50) nel caso di diritto alla riduzione, prevista dal Regolamento, per primi tre anni d’iscrizione e con un reddito imponibile annuo inferiore a € 3.100.
Soggetti esclusi – Non sono, invece, tenuti al versamento dell’acconto sul contributo soggettivo i neoiscritti la cui iscrizione decorre dal 2011 e coloro che, al 31 dicembre 2010, erano pensionati e non hanno richiesto di perseguire con il pagamento del contributo soggettivo, salvo modifiche regolamentari previste dalla L. 11/2011.
Contributo integrativo – Per quanto riguarda il contributo integrativo, l’acconto è pari alle somme addebitate e incassate in fattura o corrisposte dal committente a titolo di maggiorazione del 2% fino alla data del 30 settembre 2011; se entro tale data non è stata emessa e incassata alcuna fattura o corrisposta alcuna somma, l’intero contributo integrativo verrà versato al momento del saldo. Inoltre, l’Ente precisa che il contributo integrativo non è dovuto per prestazioni professionali tra iscritti alla Gestione.
Le modalità di pagamento – Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli iscritti all’Ente nazionale di previdenza possono effettuare i versamenti a mezzo di c/c bancario intestato, ovviamente, alla Fondazione ENPAIA. In tal caso, nella causale del versamento devono essere riportati i dati nel seguente ordine:
- causale numerica di versamento:
a) 311 (soggettivo maternità 2011);
b) 321 (integrativo 2011);
c) 331 (generica 2011 che comprende qualsiasi causale 2011);
- numero di matricola dell’iscritto, riscontrabile sui bollettini di versamenti;
- codice fiscale;
- cognome e nome.
Infine, nel caso in cui con il versamento si eseguono più causali, si invita a riportate accanto alla causale numerica l’importo corrispondente.
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