L’articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero contributivo dell’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.lgs. n. 198/2006, introdotto dall'articolo 4 della medesima legge. Entro il prossimo 15 ottobre 2024, i datori di lavoro privati che abbiano conseguito tale certificazione entro il 31 dicembre 2023 potranno modificare la domanda di esonero al fine di evitare che la stessa venga accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
Indice argomenti
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Premessa
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Beneficiari
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Modalità di accesso all’esonero
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Possibilità di rettifica della domanda già presentata
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Esposizione in Uniemens
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Riferimenti normativi
Documento in PDF
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Rettifica istanze esonero contributivo. Parita di genere (PDF) (433 kB)
Rettifica istanze esonero contributivo. Parita di genere
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