Semaforo verde per gli esodati appartenenti alla sesta salvaguardia (32.100 esodati). Infatti, è stato aggiornato il sistema di gestione del conto “Unicarpe” al fine di consentire la liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori salvaguardati di cui all’art. 2 della L. n. 147/2014.
Per tali lavoratori, i trattamenti pensionistici non possono avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 1499/2015.
Esodati VI - La salvaguardia in questione, disciplinata dall’art. 2 della L. n. 147/2014, interessa ben 32.100 lavoratori. Si ricorda che, per far fronte all’estensione del contingente degli esodati, si è proceduto a utilizzare le risorse stanziate per le precedenti salvaguardie degli ultimi anni in quanto rimaste in parte non utilizzate. Quindi, dalle 32.100 unità previste dalla sesta salvaguardia occorre sottrarre 24.000 unità derivanti dalla riduzione delle precedenti salvaguardie, per un saldo positivo previsto dalla legge di 8.100 unità, portando così il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati a 170.230.
La platea – La sesta salvaguardia è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari; 12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili; 4.000 lavoratori cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
La procedura – Dopo la scadenza del termine d’invio delle domande per l’accesso alla salvaguardia in questione (5 gennaio 2015), l’INPS ha comunicato l’avvio della procedura di liquidazione delle pensioni mediante il controllo su “Felpe” della presenza di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 147/2014 – lettera inviata”.
Sul punto, viene specificato che la domanda non verrà definita qualora risulti verificato l’accesso al pensionamento senza salvaguardia.
Da notare, inoltre, che sul modello “Retr. Pens” viene riportata la dicitura “la pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori beneficiari di salvaguardia ai sensi della legge 147/2014”.
Verifica accesso – Contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’onere della salvaguardia. In particolare, esso è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data dei pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.
Per tale ragione, all’interno dello stesso flusso di trattazione, Unicarpe effettua una doppia verifica del diritto e dell’accesso a pensione:
• la prima, effettuata sulla base della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore, è utilizzata per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio;
• la seconda, effettuata con la proiezione della contribuzione, è utilizzata per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia sulla base delle disposizioni vigenti.
L’onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio.
Infine, nel caso in cui la decorrenza della pensione senza beneficio, calcolata con le modalità descritte, si collochi entro la decorrenza della pensione in salvaguardia, il lavoratore è salvaguardato “a costo zero”.
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