21 aprile 2016

Esodati VII: pensioni in liquidazione

L’INPS mette in liquidazione i lavoratori appartenenti alla settima salvaguardia

Autore: redazione fiscal focus
Semaforo verde per gli esodati appartenenti alla settima salvaguardia (26.300 unità). Infatti, è stato aggiornato il sistema di gestione del conto “Unicarpe” al fine di consentire la liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori salvaguardati di cui all’art. 1, co. 263 a 270 della L. n. 208/2015.

Per tali lavoratori, i trattamenti pensionistici non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.

A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n. 1722 di ieri.

Esodati VII - La salvaguardia in questione, derivante dall’art. 1, co. 263-270 della L. n. 208/2015, interessa ben 26.300 lavoratori. Essa, in particolare, è rivolto a:
• 6.300 soggetti lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
• 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
• 6.000 lavoratori cessati;
• 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
• 3.000 lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.


La procedura – Dopo la scadenza del termine d’invio delle domande per l’accesso alla salvaguardia in questione, l’INPS ha comunicato l’avvio della procedura di liquidazione delle pensioni mediante il controllo su “Felpe” della presenza di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 208/2015 – lettera inviata”. Sul punto, viene specificato che la domanda non verrà definita qualora risulti verificato l’accesso al pensionamento senza salvaguardia.
Da notare, inoltre, che sul modello “Retr. Pens” viene riportata la dicitura “la pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori beneficiari di salvaguardia ai sensi della Legge 208/2015”.

Verifica accesso – Contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’onere della salvaguardia. In particolare, esso è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data del pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012. Per tale ragione, all’interno dello stesso flusso di trattazione, Unicarpe effettua una doppia verifica del diritto e dell’accesso a pensione:
• la prima, sulla base della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore, è utilizzata per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio;
• la seconda, in base alla proiezione della contribuzione, è utilizzata per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia sulla base delle disposizioni vigenti. A tal fine, la posizione contributiva del lavoratore salvaguardato viene implementata virtualmente di ulteriore contribuzione, aggiungendo alla contribuzione accreditata in estratto la tipologia di contribuzione obbligatoria registrata da ultimo, in ogni caso da data non anteriore al 1° gennaio 2013.

L’onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio.
Infine, nel caso in cui la decorrenza della pensione senza beneficio, calcolata con le modalità descritte, si collochi entro la decorrenza della pensione in salvaguardia, il lavoratore è salvaguardato “a costo zero”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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