31 agosto 2015

Ex Enpals. Chiarimenti sul contributo aggiuntivo dell’1%

Eventuali conguagli potranno essere effettuati con la denuncia di competenza del mese di dicembre ovvero di gennaio

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 5327/2015, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità di applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% (a carico del lavoratore) e alla valorizzazione dei relativi elementi contenuti nel tracciato del flusso UniEmens per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo sportivi professionisti (Fpsp) avendo a riferimento, per entrambe le tipologie di assicurati, il possesso o meno di anzianità assicurativa al 31/12/1995.

Per i primi, ossia i “nuovi iscritti”, l’applicazione del contributo avverrà sulla parte di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2015, a euro 46.123 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 100.324) che rapportato a dodici mesi è pari a euro 3.844. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato, infatti, il criterio della mensilizzazione, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. Pertanto, sul piano strettamente operativo l’applicazione dell’1% avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, ma al superamento del medesimo tetto minimo rapportato su base mensile.

Differente è il discorso per i “vecchi iscritti”, ossia i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, per i quali vige un sistema di calcolo della contribuzione previdenziale parametrato su massimali di retribuzione giornalieri. In pratica, il valore relativo al “limite della prima fascia di retribuzione pensionabile” al quale fare riferimento per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva 1% è quello rapportato su base giornaliera assumendo a riferimento una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi. Pertanto, prendendo in esame i valori relativi all’anno 2015:
• per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148 (euro 46.123 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio;
• per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, l’aliquota aggiuntiva 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148 (euro 46.123 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Conguagli - Per quanto concerne le operazioni di conguaglio, ossia in caso di contributi versati in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua, rilevato a fine anno, potranno essere effettuati dai datori di lavoro oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre anche con quella di competenza del mese di gennaio. È chiaro che detti conguagli saranno effettuati anche qualora il datore di lavoro abbia verificato che il versamento del contributo aggiuntivo sia stato eseguito su un importo maggiore rispetto al dovuto.

Ma cosa succede se il lavoratore presta rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell’anno? Ebbene, in quest’ultimo caso, le retribuzioni in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.

Compilazione flusso UniEmens – Ai fini UniEmens, il datore di lavoro sarà tenuto ad esporre i dati informativi relativi alla quota di retribuzione da assoggettare all’aliquota aggiuntiva dell’1% e la relativa contribuzione, nella sezione “PosContributiva”, valorizzando, a livello individuale, l’elemento “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Contrib1PerCento”, “ImponibileCtrAgg”, “ContribAggCorrente”.

Mentre i dati informativi afferenti ai conguagli a credito, nell’ambito del flusso UniEmens, saranno valorizzati, a livello individuale, nel sottoelemento “RecuperoAggRegolarizz” di “Regolarizz1PerCento”.
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