4 ottobre 2013

Ex ENPALS. Chiarimenti sul cumulo contributivo

Possono accedere al cumulo contributivo dei periodi assicurativi non coincidenti anche i lavoratori iscritti all’ex ENPALS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 15738/2013, ha fornito utili chiarimenti in merito alla nuova disciplina sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, c. da 239 a 246, della L. n. 228/2012. Infatti, la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 39 della L. n. 228/239), a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha introdotto un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla Legge 7 febbraio 1979 n. 29.

Soggetti interessati – Le suddette disposizioni si applicano anche alle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori Spettacolo e al Fondo Sportivi Professionisti (Gestione ex-ENPALS). Tale facoltà è finalizzata a consentire ai predetti lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero ai trattamenti di inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, purché non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni presso cui sono iscritti e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento di pensione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di ricongiunzione dei periodi assicurativi, nonché della convenzione INPS-ex ENPALS. Quest’ultima convenzione, nello specifico, impone particolari osservazioni in merito alle istanze di pensionamento di vecchiaia, di inabilità, di superstiti di assicurato, presentate al Polo Previdenza PALS da soggetti che risultino assicurati, oltre che al Fondo lavoratori spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti, anche presso il FPLD-INPS ed una gestione previdenziale speciale dell’Istituto (artigiani o commercianti).

Sistema di calcolo misto o contributivo – I lavoratori in commento, soggetti al sistema di calcolo misto (per gli assicurati con anzianità contributiva al 31.12.1995) o contributivo (per gli assicurati con anzianità contributiva dall’1.1.1996), hanno la possibilità di “totalizzare” gratuitamente solo la contribuzione del FPLD-INPS ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1420. Il diritto a tali trattamenti pensionistici può essere perfezionato anche a seguito di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi accreditati presso altre gestioni previdenziali o di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso le casse libero professionali. Al riguardo, l’INPS precisa che qualora il lavoratore si avvalga della facoltà di accedere al pensionamento, secondo tale regime, potrà richiedere la liquidazione dei trattamenti di pensione previsti dal Fondo lavoratori spettacolo e dal Fondo sportivi professionisti. L’istanza presentata dall’assicurato secondo tale modalità ed accolta dagli uffici preclude al medesimo la possibilità di accesso alla prestazione sia in regime di totalizzazione che in regime di cumulo.

Totalizzazione gratuita – La totalizzazione gratuita non può essere richiesta nei casi in cui l’assicurato sia: già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi; abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (Leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006. In particolare, l’istanza presentata dall’assicurato in regime di totalizzazione e accolta dagli uffici preclude al medesimo la possibilità di accesso alla prestazione in regime generale, nonché in regime di cumulo dei periodi assicurativi.

Cumulo di periodi assicurativi non coincidenti -
Detta facoltà può essere esercitata a condizione che i richiedenti non siano: già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni previdenziali presso cui risultano iscritti; non abbiano maturato il diritto in via autonoma a un trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni previdenziali oggetto del regime di cumulo in argomento. In particolare, il sistema di calcolo del trattamento di pensione in regime di cumulo viene determinato sulla base delle anzianità contributive complessivamente maturate dall’assicurato nelle diverse gestioni previdenziali alla data del 31.12.1995. Pertanto potrà essere misto, nel caso in cui il richiedente sia in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995; contributivo con anzianità contributiva dall’1.1.1996. Da precisare, inoltre, che i trattamenti pensionistici di vecchiaia ed ai superstiti di assicurato in regime di cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2013. Per il trattamento d’inabilità in regime di cumulo, invece, l’INPS rimanda a specifiche istruzioni operative che saranno fornite con nuovo messaggio.
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