20 marzo 2012

Ex–ENPALS. Le news sulle pensioni

Fornite le nuove disposizioni previdenziali nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore della manovra “salva Italia”, l’INPS (Gestione ex - ENPALS) ha fornito le nuove disposizioni in materia previdenzialenei confronti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. In particolare, viene precisato che per tali non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, pertanto le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.

La pensione di vecchiaia – Con riferimento alla pensione di vecchiaia, l’ex-ENPALS fa un distinguo fra coloro che hanno già maturato i 20 anni di contributi minimi al 31.12.1995 e coloro che hanno cominciato a versare i contributi dal 1.1.1996. In particolare, i primi (ovvero i lavoratori indicati all’art. 4, c. 2 e 3, del D.Lgs n. 182/1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei e gli iscritti al fondo sportivi professionisti) possono accedere alle regole pre-riforma. I secondi invece hanno facoltà di accedere al trattamento pensionistico al ricorrere di una delle seguenti condizioni: se rispettate le regole pre-riforma a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; se raggiunti i 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

La pensione anticipata – Per accedere invece alla pensione anticipata, gli iscritti al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti, per l’anno in corso, devono aver maturato almeno 42 anni e un mese di contributi per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Possono, altresì, accedere alla pensione anticipata coloro che al 63° anno di età hanno versato almeno 20 anni di contributi “effettivi” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

I lavoratori “precoci” - Nel caso in cui i lavoratori accedono alla pensione anticipata a un’età inferiore ai 62 anni si applica sull’assegno pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo o di due punti per ogni anno dopo il secondo. Tuttavia, la recente conversione in legge del decreto “Milleproroghe 2012” ha concesso la possibilità di ottenere l’intero importo spettante senza decurtazioni, purché:
→ maturino i requisiti contributivi minimi necessari entro il 31.12.2017;
→ il periodo minimo di contribuzione venga raggiunto attraverso contributi derivanti da prestazioni di lavoro effettivo, compresi quelli figurativi accreditati per l’astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e C.I.G.O. A tal fine, quindi, vengono esclusi i periodi di C.I.G.S. e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

Decorrenza della pensione - Per i lavoratori che rientrano nella nuova disciplina previdenziale, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, mentre la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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