Premessa – Come è noto, la manovra “Salva-Italia” all’art. 24, c. 21, del D.L. n. 201/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico dei pensionati della gestione previdenziale ex-INPDAI. Tale contributo, che prevede aliquote crescenti in base agli anni contributivi maturati dagli iscritti, varia tra un minimo dello 0,3% a un massimo dell’1%. In particolare, ad essere interessati dall’applicazione del suddetto contributo sono le pensioni di categoria 082 (VDAI) e 084 (SDAI) di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo mensile. Il contributo è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2012 e durerà fino al 31 dicembre 2017. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 18267 del 9 novembre 2012, sciogliendo la riserva di cui al punto 2 del messaggio n. 10717/2012.
La misura del contributo – I pensionati iscritti all’ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI e Fondo volo, che abbiano maturato un’anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 1995, dovranno versare un contributo di solidarietà in base alle seguenti percentuali: 0,3% (da 5 anni fino a 15 anni); 0,6% (oltre 15 anni e fino a 25 anni); 1% (oltre i 25 anni). Ricordiamo che ai fini della quantificazione dell’anzianità contributiva maturata alla predetta data sono state utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito che hanno concorso alla determinazione delle quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995 e calcolate secondo la normativa in vigore presso l’ex-INPDAI. Sulla base dell’anzianità contributiva maturata, il calcolo del contributo provvede a individuare l’aliquota, come sopra illustrato, e ad applicarla all’imponibile di riferimento, costituito dalle quote di pensione maturate entro il 31 dicembre 1995 e rivalutate fino al mese di gennaio 2012. Tuttavia, l’importo mensile della pensione a seguito dell’applicazione del contributo non può risultare comunque inferiore al quintuplo del trattamento minimo. In tal caso, la trattenuta è rappresentata dalla differenza tra tale limite e l’importo della pensione a calcolo.
Il recupero del contributo – I pensionati che non abbiano ancora corrisposto il relativo contributo di solidarietà, dovranno scontarla sull’importo pensionistico mediante una trattenuta mensile a decorrere dalla rata di dicembre 2012. In particolare, l’importo dovuto per il periodo da gennaio a novembre 2012 verrà recuperato in 12 rate a partire da quella di dicembre 2012 ed è deducibile ai fini fiscali. Pertanto, il trattamento pensionistico sarà tassato al netto del contributo.
Ricostituzione automatica delle pensioni – Per poter ottenere l’elenco delle pensioni ricostituite, bisogna accedere alla procedura “Diario”, selezionando il codice azione “0372” – “calcolo contributo di solidarietà – legge 214/2011” e le date dal 2 al 3 novembre 2012. Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di dicembre 2012. Mentre sono state escluse le pensioni che usufruiscono dei benefici particolari in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi.
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