14 maggio 2016

Ex INPDAI: contribuzione atipica in stand-by

Per l’anno 2016 si conferma la retribuzione di riferimento dell’anno 2015

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con il Messaggio n. 2115/2016, ha comunicato che sono terminate le operazioni preliminari relative al rinnovo della contribuzione atipica ex INPDAI per l’anno 2016. A tal fine, sono state spedite, dalla Direzione Provinciale di Bologna, le comunicazioni rivolte alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, contenenti l’indicazione - dettagliata per trimestri - della misura degli importi da indicare nella denuncia UniEmens e da versare a mezzo Modello F24.

Sul punto, l’INPS ha sostanzialmente confermato le stesse retribuzioni dello scorso anno da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015, è risultato pari al - 0,1%, per quest’anno si annulla la variazione.

Contribuzione atipica ex INPDAI - L’art. 4, 2° comma, della Legge n. 44 del 15/03/1973, ha previsto che l’INPDAI consentisse al dirigente e all’azienda la possibilità di proseguire i versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo venissero conferite dall’azienda stessa cariche sociali comportanti la perdita del requisito della subordinazione: tale forma contributiva, per la sua specificità è stata definita “atipica”.

Per essere autorizzati al pagamento di tale forma contributiva, era sufficiente avere un anno di contribuzione presso detto Ente antecedente la data della domanda di autorizzazione, fino all’emanazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAI del 26/03/1999 e, successivamente a tale data, almeno un mese di contribuzione versata, in qualsiasi epoca, dalla stessa azienda conferente la carica sociale. Tale prosecuzione, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo di legge, è avvenuta dal 1973 al 31/12/2002, mediante il versamento all’ex INPDAI d’importi contributivi per i quali, quanto alla misura ed alla periodicità, si sono applicate le norme relative alla contribuzione volontaria. L’onere del versamento della contribuzione cosiddetta “atipica”, nonché l’onere di comunicare all’ex INPDAI ogni variazione intervenuta nel rapporto di amministrazione col dirigente, faceva carico all’azienda datrice di lavoro. Inoltre la particolarità del rapporto giuridico previdenziale che vincolava i soggetti interessati (azienda, assicurato e specifico ente percettore), ha fatto sì che le forme di incompatibilità stabilite dalle norme per la contribuzione volontaria non fossero estensibili a quella “atipica”, ivi compresa quella dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della Legge 335/95.

Successivamente, l’art. 42 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel disporre la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, ha di fatto abrogato la Legge n. 44/73, con la conseguente impossibilità di procedere alle autorizzazioni a tale forma contributiva. Al tal proposito, al fine di salvaguardare i diritti dei dirigenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 01/01/2003, o che abbiano presentato domanda di autorizzazione a tale forma contributiva anteriormente al 31/12/2002, sarà mantenuta la possibilità che le aziende e i dirigenti, autorizzati alla prosecuzione della contribuzione “atipica” anteriormente al 1° gennaio 2003, continuino ad effettuare i relativi versamenti.

Quindi, considerato che la Legge n. 44/73 poneva a carico del datore di lavoro l’onere di detto versamento, l’INPS ha ritenuto opportuno, al solo fine di semplificare gli adempimenti, a partire dal gennaio 2003, di modificare le modalità di versamento del suddetto contributo, utilizzando il Modello F24 e riportando i dati sul Modello DM10/2, unitamente a quelli dei dipendenti dell’azienda.

Modalità di versamento – Alla luce di quanto appena affermato, per il versamento della contribuzione “atipica” le aziende interessate dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “M553”, da esporre nei quadri B-C del Modello DM10/2. In corrispondenza del codice occorre indicare:
• il numero dei dirigenti interessati alla predetta contribuzione;
• la retribuzione di riferimento;
• ed il contributo dovuto.

A partire dal gennaio 2004 la contribuzione dovrà essere versata con cadenza trimestrale, e precisamente entro:
• il 16 marzo;
• il 16 luglio;
• il 16 ottobre;
• e il 16 gennaio dell’anno successivo.
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