23 marzo 2012

Ex INPDAP. Il TFR e TFS possono attendere

La buonuscita non può essere erogata prima dei 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro, qualora i dipendenti della P.A. non raggiungano i limiti d’età previsti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Due anni. È questo il lasso di tempo necessario che i dipendenti del pubblico impiego dovranno aspettare per intascare l’indennità di fine rapporto e fine servizio, qualora il rapporto di lavoro sia terminato prima che l’interessato abbia raggiunto i limiti di età previsti. Infatti, il termine è stato addirittura quadruplicato, passando da sei mesi a 24 mesi. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012 riepilogando, tra l’altro, tutti gli effetti della riforma delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio scorso, con riferimento al personale iscritto all’ex INPDAP.

Il TFR e TFS – Alla luce della recente riforma pensionistica, disciplinata dall’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come ulteriormente modificato dal “Milleproroghe 2012”, che ha di fatto incrementato i vecchi 40 anni di contributi, non potrà più essere applicato il termine di sei mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio, qualora il dipendente pubblico acceda alla pensione anticipata prima di aver raggiunto l’età massima di servizio. Resta fermo invece, il termine di sei mesi per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011 anche se il rapporto di lavoro cessa successivamente alla predetta data.

Termine breve - In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede l’erogazione dell’indennità entro 105 giorni dalla cessazione. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’INPS, dal canto suo, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi - La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Termine di 24 mesi – Infine, opera il termine dei 24 mesi per:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro.

Le deroghe - Tuttavia, esistono alcune deroghe ai termini su elencati che si applicano in favore:
- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia prima del 13 agosto 2011;
- del personale scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione
musicale (AFAM), di cui all’art. 59, c. 9, della L. n. 449/1997 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
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