23 luglio 2013

Ex Ipost. Via libera alla ricostituzione delle pensioni

Sono stati rilasciati dei nuovi programmi che permettono di aggiornare automaticamente le pensioni degli iscritti all’ex Ipost

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ricostituite le pensioni del personale delle Poste italiane Spa. Infatti, con effetto sulla rata di agosto 2013 è stata effettuata una prima ricostituzione batch (per posizioni con decorrenza dal 2007 in poi) che ha riguardato: le posizioni i cui titolari avevano in corso una “trattenuta cautelare” L.4/60, ma che non avevano fatto richiesta di pensione supplementare; le posizioni i cui soggetti avevano in corso una “trattenuta definitiva” L.4/60, ma che non era stata più aggiornata dal 2004. Inoltre, sono stati aggiornati i programmi per la gestione della detrazione per L. 4/60 sulle pensioni ex Ipost. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 11691/2013, chiarendo che le pensioni ex Ipost che risultavano essere bloccate, d’ora in poi possono essere ricostituite.

Personale U.L.A. – In via preliminare, l’Istituto previdenziale rammenta che il servizio fuori ruolo prestato dai dipendenti postali degli uffici locali ed agenzie (personale U.L.A.), coperto da assicurazione, è riscattabile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 4/1960. Tale periodo, quindi, una volta riscattato, viene considerato utile per il diritto e la misura della pensione a carico del Fondo di Quiescenza Poste. Da notare che tale forma di riscatto, a differenza di quelle applicabili a tutte le altre Amministrazioni statali, non comporta l'annullamento della posizione presso l'Ago ma rimane efficace a tutti gli effetti, dando diritto al raggiungimento dell'età prevista dalla vigente normativa anche a una pensione supplementare nell’AGO. Tuttavia, per evitare che lo stesso periodo incida su entrambe le pensioni, nel momento in cui viene liquidata la supplementare, sulla pensione ex Ipost deve essere effettuata una trattenuta (detrazione INPS) pari all’importo corrispondente alla pensione o alla parte di essa erogata dal regime generale, relativamente al periodo fuori ruolo riscattato (art. 5 L. n. 4/1960).

La trattenuta – La trattenuta si calcola nel seguente modo: importo pensione supplementare annua moltiplicato per il numero dei mesi riscattati presso IPOST numero mesi utili per il calcolo della pensione supplementare. Tale importo annuo diviso per 12 determina la detrazione mensile da operare sulla pensione a carico del Fondo di Quiescenza Poste. È chiaro, quindi, che al variare dell’importo della pensione supplementare varierà anche l’importo della detrazione mensile da effettuare sulla pensione ex Ipost.

Aggiornamento delle pensioni – Siccome il soppresso Ipost, che aggiornava le detrazione in base agli importi delle pensioni supplementari comunicati annualmente dall’INPS, ha interrotto la ricostituzione delle pensioni dal 2004, ora, con il rilascio dei nuovi programmi, è possibile aggiornare automaticamente l’importo della suddetta detrazione da quella data.

Ricostituzione – Con effetto sulla rata di agosto 2013 è stata effettuata una prima ricostituzione batch (per posizioni con decorrenza dal 2007 in poi) che ha riguardato:
- le posizioni i cui titolari avevano in corso una “trattenuta cautelare” L.4/60, ma che non avevano fatto richiesta di pensione supplementare. A questi soggetti è stato restituito quanto trattenuto in forma cautelare osservando la prescrizione decennale;
- le posizioni i cui soggetti avevano in corso una “trattenuta definitiva” L.4/60, ma che non era stata più aggiornata dal 2004. A questi soggetti è stata aggiornata la trattenuta sulla base dell’importo della corrispettiva cautelare osservando la prescrizione decennale.

Inoltre, i conguagli scaturiti dalla citata ricostituzione devono essere validati dalle sedi previa verifica della presenza dei redditi che, laddove non fossero presenti, devono essere prelevati dal NAI.
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