12 settembre 2011

Facoltá di cumulo dei periodi assicurativi

INPS. Circolare n. 116 del 9 settembre 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011, comunica che per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.

I destinatari. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi. Devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed alle casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo. L’INPS precisa che, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali di cui al d.lgs. n. 103 del 1996.

Periodi di contribuzione cumulabili. Nella circolare n. 116, l’INPS precisa che, il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente. Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.

Pensione di vecchiaia. Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
• al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo;
• Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità. Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante. Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame. Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo. L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”. Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
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