Premessa – Stop al contributo ordinario di finanziamento per i Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS. Infatti, dal 1° gennaio 2013 le imprese ed i lavoratori non dovranno più versare il contributo dello 0,50%, in quanto non è stata prorogata la vigenza del Fondo. Mentre il contributo dovuto per il periodo “gennaio-dicembre 2012” va versato senza aggravio di sanzioni entro il prossimo 16 maggio. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 4207 dell’8 marzo 2013.
Fondi di solidarietà INPS – Il contributo ordinario di finanziamento, pari allo 0,50% a carico delle imprese e dei lavoratori, trae origine dall’art. 2, c. 28, della L. n. 662/1996. Successivamente, con la delibera n. 1 del 16 giugno 2011 è stata disposta la sospensione del versamento del contributo in argomento per il periodo “giugno a dicembre 2011”, data prevista di cessazione del Fondo. Tuttavia, l’art. 5, c. 1, del D.M. n. 68157/2012 ne ha prorogata la validità fino al 31 dicembre 2012, e con esso anche il contributo dello 0,50%.
La proroga –Per effetto di tale prorogae considerato che la suddetta delibera di sospensione delversamento aveva efficacia limitata al 31 dicembre 2011, il contributo di finanziamento risultadovuto per il periodo “gennaio-dicembre 2012”. Nel dettaglio, il versamento va effettuato entro il 16 maggio 2013, senza aggravio di sanzioni.
Flusso Uniemens– Per l’esposizione del contributo arretrato nel flusso Uniemens, le aziende interessate, già contraddistinte dal codicedi autorizzazione “2L” avente il significato di “Azienda tenuta al versamento dei contributi exDM 351/2000”,dovranno valorizzare all’interno dell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice “M091” avente ilsignificato di "Arr. contr. DM 351/2000", nell’elemento “Retribuzione” il totale delleretribuzioni su cui la contribuzione arretrata è calcolata e nell’elemento “SommaADebito” l’importo del contributo da pagare.
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