Premessa – Come è noto, la manovra “Salva Italia” all’art. 24, c. 21 della L. n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un contributo di solidarietà ai soggetti iscritti ai fondi speciali INPS (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai) confluite ora nel F.P.L.D., nonché al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea i quali, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni. Siccome di recente sono pervenuti all’INPS segnalazioni e richieste di chiarimento da più parti in ordine ai destinatari soggetti al contributo di solidarietà, l’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 16058/2012, ha fornito importanti precisazioni in merito, soprattutto sulle modalità di assolvimento del relativo obbligo di versamento in alcune fattispecie.
Termini e modalità di regolarizzazione – In via preliminare, viene evidenziato come il datore di lavoro possa comunque procedere al versamento del contributo di solidarietà, anche in relazione a lavoratori i cui nominativi non risultano nell’applicazione, dandone preventiva notizia all’INPS. A tal fine potrà essere utilizzato il cassetto bidirezionale. Inoltre, a modifica di quanto disposto al punto 3.1.2 della circolare n. 99/2012, la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 gennaio. Nel caso in cui, invece, i datori di lavoro debbano recuperare importi erroneamente versati a titolo del contributo in parola, bisogna compilare il flusso Uniemens nel seguente modo: nell’elemento
di di occorre valorizzare l’elemento indicando la nuova causale “L241” avente il significato di “recupero contributo solid. Art.24 comma 21 D.L. 201/2011 (0,50%)” e nell’elemento l’importo da recuperare.
Dirigenti d’aziende industriali – I dirigenti di aziende industriali destinatari del contributo di solidarietà sono coloro che, dall’1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, risultano iscritti nella apposita gestione assicurativa, con separata evidenza contabile, istituita all'interno del F.P.L.D. A tal proposito, ricordiamo che tali dirigenti sono individuati nelle denunce mensili Uniemens dal codice qualifica “3”.
Trasferimento lavoratore – In presenza di trasferimento di lavoratore fra aziende facenti parte dello stesso gruppo, comportando dette operazioni la conservazione della posizione acquisita presso il cedente, l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà è assolto dall’azienda che ha in carico i lavoratori interessati.
Trasferimento all’estero di lavoratore – Diverso è il caso, invece, di lavoratore trasferito all’estero in un Paese in cui non vigono convenzioni di sicurezza sociale con l’Italia. In tal caso, l’azienda provvederà alla regolarizzazione del versamento del contributo in oggetto tenendo conto dei differenti criteri di determinazione dell’imponibile contributivo.
Situazioni controverse – Qualora il lavoratore ritenesse di non essere destinatario della normativa in argomento, dovrà immediatamente farlo presente al datore di lavoro, che provvederà, con la massima urgenza, a darne comunicazione all’INPS attraverso il cassetto bidirezionale. Fino a quando la Sede INPS ritiene che la segnalazione è infondata, il contributo continua a essere dovuto. In caso contrario, i datori di lavoro, dietro comunicazione dalla Sede INPS territorialmente competente, potranno recuperare quanto in precedenza versato.
Lavoratore cessato – Infine, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, il responsabile del versamento del contributo in argomento rimane l’ex datore di lavoro.