8 agosto 2011

Fondi speciali telefonici, elettrici e volo

Circolare INPS sui criteri di applicazione della Legge n. 322 del 1958

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS, condividendo l’impostazione con il Ministero del Lavoro, afferma la applicazione delle norme in tema di ricongiunzione onerosa alle posizioni iscritte nei Fondi Elettrici, Telefonici e Volo. (INPS, Circolare n. 97 del 22 luglio 2011)

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - Con legge n. 122 dello scorso luglio 2010 il Legislatore ha stabilito alcune rilevanti novità in tema di trasferimento dei contributi nel FPLD analoghe a quelle previste per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha disposto l'abrogazione delle norme (D.lgs. n. 562/1996 - legge n. 1450/1956) che disciplinavano la costituzione nell'AGO delle posizioni assicurative, rispettivamente, dai Fondi Elettrici e Telefonici.

Ricongiunzione dei contributi - Ex telefonici ed elettrici - che hanno cessato l'attività prima del 30 luglio 2010 - incappati nelle maglie della ricongiunzione dei contributi a titolo oneroso (legge 122/2010), trovano ora il modo per uscire dal vicolo cieco.
Trasferimento contributi nel FPLD - L’Ente previdenziale, precisa che gli assicurati presso i fondi elettrici, telefonici e volo potranno trasferire le proprie posizioni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS a titolo gratuito.

Condizioni per il trasferimento - Ciò a condizione che siano cessati dal servizio entro il 30 luglio del 2010, senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi necessari per liquidare la pensione a carico di questi fondi.

Presentazione della Domanda - La domanda andrà presentata entro il 19 novembre. L'Inps ricorre in questo modo a un'interpretazione analogica: prende come punto di riferimento una norma, la legge 322/1958, che era stata concepita per gli statali.

Trasferimento a titolo gratuito - Il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD, a titolo gratuito, è limitato ai casi in cui l'obbligo del versamento contributivo ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo sia venuto meno in data antecedente al 31 luglio 2010 ed a condizione che l'anzianità contributiva complessivamente maturata dagli interessati alla data dell'ultimo contributo fatto valere nel rispettivo Fondo risulti inferiore a quella prevista per liquidare il trattamento pensionistico a carico dello stesso.

Rapporto assicurativo concluso prima del 30 luglio 2010 - Pertanto, coloro che abbiano concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento a carico del rispettivo Ordinamento speciale e che - per effetto dell'applicazione della abrogata legge n. 322/1958 - acquisiscano il titolo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, potranno - a domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento - trasferire la contribuzione dal Fondo, laddove la stessa abbia già dato luogo al trasferimento oneroso ed alla liquidazione della pensione a carico del FPLD.

Mancato perfezionamento su una sola contribuzione - Analogamente, coloro che - non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale - si siano invece avvalsi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 per ricongiungere nel Fondo stesso i periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno - esclusivamente a domanda ed entro il suddetto termine di 120 giorni - chiedere l'applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire la contribuzione dal Fondo all'AGO anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del Fondo stesso, sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30 luglio 2010 ed a condizione che l'operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell'intero onere.
Infine, l’INPS, precisa che, in tutti i casi in cui le condizioni di trasferibilità risultino perfezionate entro il 30 luglio 2010, dovrà farsi luogo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in base alla legge n. 322/1958, su segnalazione dei diretti interessati ovvero all'atto di definizione della domanda di pensione.
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