3 luglio 2012

Fondo di garanzia TFR. Incluse le società finanziarie

L’INPS include nel novero dei soggetti aventi diritto a chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR anche le società finanziarie

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si amplia la platea dei soggetti che possono presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Infatti, nel novero dei soggetti abilitati a presentare la suddetta domanda, oltre al lavoratore o i suoi aventi diritto, si intendono inclusi anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR. Lo chiarisce l’INPS con la circolare n. 89 del 26 giugno 2012 che, a parziale modifica del precedente orientamento espresso dallo stesso Istituto previdenziale, recepisce i principi della Corte di Cassazione.

Ampliamento della platea – La novità, dunque, sta nell’ampliamento dei soggetti aventi diritto alla richiesta dell’intervento del Fondo di garanzia per il TFR. Al riguardo, l’art. 2 della L. n. 297/1982 ha chiarito che tale intervento può essere richiesto da tutti i lavoratori o dai suoi “aventi diritto”, intendendo con tale termine non soltanto gli eredi del prestatore di lavoro ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore. Ora invece l’INPS include anche società finanziarie e altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Cessione del TFR
– La necessità di includere le società finanziarie deriva soprattutto dall’esperienza pratica della cessione del TFR a garanzia di prestiti. Infatti, qualora il lavoratore abbia contratto prestiti con cessione del quinto dando in garanzia il TFR, la banca potrà pretendere l'intervento dell'Inps (fondo garanzia) per vedere soddisfatta la garanzia sul prestito (il TFR) in caso d'insolvenza del lavoratore e del datore di lavoro. Di conseguenza, a modifica di quanto indicato nella circolare n. 74/2008, potranno trovare accoglimento le domande avanzate da società finanziarie cessionarie del TFR o da altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito per TFR con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle originarie società finanziarie.

La procedura
– Quanto alla procedura da seguire, l’INPS distingue due casi, ossia TFR dovuto da datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali o datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali. Nel primo caso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente; apertura di una procedura concorsuale; esistenza del credito per TFR rimasto insoluto. Per i secondi invece i requisiti necessari per l’intervento del Fondo riguardano: la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente; la non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali; l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata; l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

Tassazione – Sul versante fiscale, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte le somme pagate a titolo di TFR anche quando il relativo credito sia stato ceduto ad un soggetto terzo. Ne consegue che l’imposta sarà detratta dall’importo lordo complessivo del TFR e posta a carico del lavoratore.
La documentazione – Infine, per ottenere l'intervento del fondo garanzia INPS il cessionario del credito per TFR dovrà presentare: una dichiarazione congiunta circa la consistenza del debito residuo (SR131); una copia del contratto di cessione e l’atto di quietanza del cessionario del credito per TFR.
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