30 dicembre 2015

Fondo di solidarietà. Operatività

Lavoro e Previdenza n. 234 - 2015

L’INPS, con il Messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al Fondo di solidarietà residuale (dal 1° gennaio 2016 denominato “Fondo di integrazione salariale”), disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015. Con l’occasione l’Istituto previdenziale ha evidenziato che – grazie al D.M. 30 novembre 2015 - dal 18 dicembre scorso è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, dandone piena operatività. Da tale data, quindi, possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale.
Ora, alla luce di quanto appena affermato, e premesso che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015. Mentre il periodo intercorrente tra il “3 dicembre 2015 e il 28 icembre 2015” è neutralizzato. Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel predetto periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è il 28 dicembre 2015.
Attenzione. Stante l’abrogazione a fine anno del D.I. 79141/2015, le domande potranno essere inoltrate al Fondo:
- fino al 31 dicembre 2015, ovvero;
- dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.
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Fondo di solidarietà. Operatività - Lavoro e Previdenza n. 234 - 2015
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