10 luglio 2015

Fondo di solidarietà residuale. È tempo di conguagli

Giovedì 16 luglio 2015 scade il termine entro il quale è possibile versare o recuperare il contributo ordinario dello 0,5% per il Fondo di solidarietà residuale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Non rimane ancora molto tempo alle imprese che devono versare o recuperare il contributo ordinario dello 0,5%, utile per alimentare le prestazioni del Fondo di solidarietà residuale (art. 3, co. 19 della L. n. 92/2012). La deadline, infatti, è posta al 16 luglio 2015 e interessa, da una parte, le imprese che hanno erroneamente versato la contribuzione ordinaria in quanto non rientranti nel suddetto Fondo e, dall’altra, le imprese che non hanno versato il contributo per le mensilità i cui termini di versamento risultano già scaduti al 16 aprile 2015.

Fondo di solidarietà residuale - La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 19 ha previsto l’istituzione di un Fondo di solidarietà residuale, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro, in favore di settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Tale Fondo, in particolare, è disciplinato dal D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 che non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale, ma individua semplicemente quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientrati nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione del predetto Fondo.

Per alimentare le prestazioni di tale Fondo è previsto il versamento:
• di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
• di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Imprese escluse - Tuttavia, esistono delle tipologie di imprese per le quali è stato istituito un Fondo di solidarietà diverso da quello residuale, quindi non rientranti nel versamento dei suddetti contributi. In particolare, stiamo parlando:

• delle imprese operanti nel settore dell’artigianato alla data del 1° gennaio 2014;
• delle Università non statali legalmente riconosciute;
• delle imprese di gestione esattoriale e per quelle esercenti attività di trasporto;
• delle cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 che occupano lavoratori svantaggiati.

Conguaglio – Ora, le imprese che non rientrano nel Fondo di solidarietà residuale e hanno erroneamente versato la contribuzione ordinaria mensile di finanziamento dello 0,5%, potranno recuperare l’importo entro il 16 luglio 2015 indicando nel flusso UniEmens il codice conguaglio “L220” avente il significato di “Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
È il caso per esempio delle imprese operanti nel settore dell’artigianato alla data del 1° gennaio 2014 in quanto, per questi ultimi, vige un Fondo a parte denominato “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato”, costituito dagli Accordi Interconfederale del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013.

Differente è invece il discorso per le imprese esercenti attività di trasporto, le quali rientrano in uno specifico fondo istituito presso l’INPS, denominato “Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico”. Per queste ultime il contributo ordinario, dovuto per le mensilità i cui termini di versamento risultano già scaduti al 16 aprile 2015, dovrà essere versato entro il 16 luglio 2015, valorizzando – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” – l’elemento “AltreADebito” e indicando i seguenti dati:
• in “CausaleADebito” il codice “M131”;
• in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
• in “SommaADebito” l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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