Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 2057 del 3 febbraio scorso, ha fornito chiarimenti in merito ai pagamenti diretti effettuati dal Fondo di Tesoreria, analizzando le richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in caso di conguaglio già effettuato dal datore di lavoro, le richieste di pagamenti diretti in caso di omissioni contributive e le richieste di pagamento diretto a carico del Fondo Tesoreria in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
Pagamento a carico del Fondo di Tesoreria –A seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle strutture INPS di aziende che portano a conguaglio ingenti somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni senza averle apparentemente corrisposte ai lavoratori, l’Istituto, per ovviare a tale problema, ha pensato bene di avviare un’istruttoria per questi ultimi. Qualora l’istruttoria ripercorre l’ipotesi di mancata corresponsione del TFR, sarà necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore, se, invece, viene confermata l’irregolarità del comportamento aziendale, il datore di lavoro sarà invitato alla regolarizzazione, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
Omissione parziale o totale –L’Istituto riporta, inoltre, i controlli da effettuare in caso di insolvenza del datore di lavoro, qualora si verifichi un’omissione totale o parziale del versamento mensile delle quote del TFR nel flusso UniEmens. Dunque, si possono verificare due ipotesi:
- presenzadelladenunciaUniemens: poiché le prestazioni del FondoTesoreriasonosoggette al principio di automaticità, la liquidazionedelle quote di TFR a carico del Fondostessopotràavvenireanchenelcaso in cui siaaccertatoilmancatopagamentototale o parzialedell’importodenunciatomensilmente dal datore di lavoro;
- assenza della denuncia UniEmens: in tal caso è necessario, per la quantificazione del debito, un accertamento che, nei casi di fallimento, può realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento del personale ispettivo.
Casi particolari – Infine, l’informativa ha analizzato alcuni casi particolari relativi a:
- richiesta di pagamento di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreriagiàconguagliate per le qualiillavoratore ha ottenutol’ammissioneallostatopassivo: in talcaso,ildirettoredellastrutturacheeffettuailpagamentodovràsegnalarequantoaccadutoallacompetenteautoritàgiudiziaria per l’accertamentodelleeventualiipotesi di reato;
- richiesta di pagamentodella quota di TFR a carico del Fondo di Tesoreriagiàconguagliata, ma per la quale illavoratore non risultaammesso al passivofallimentare: in quest’ultimocaso, invece, la liquidazione del TFR a carico del Fondo di Tesoreria è subordinataall’esito di un accessoispettivo con cui, essendostatoaccertatoildirittoall’erogazione in capo al richiedente, saràaddebitatoilvaloredella quota di TFR indebitamenteconguagliata dal datore di lavorofallito.
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