30 maggio 2012

Fondo Volo. Aumentata l’aliquota contributiva

Gli iscritti al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995 dovranno versare un’ulteriore 0,30% a titolo contributivo, con effetto retroattivo da “gennaio 2012”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Incrementata l’aliquota contributiva per il personale iscritto al Fondo Volo. Infatti, le aziende che hanno alle proprie dipendenze lavoratori iscritti al predetto fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dovranno provvedere all’aumento dell’aliquota pensionistica, pari allo 0,30%, a esclusivo carico del lavoratore. Tale aumento sarà operativo a partire dal periodo di paga “gennaio 2012”. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 9038 del 25 maggio 2012, facendo riserva di successive indicazioni in merito al versamento della contribuzione pregressa.

L. n. 296/2006 –L’incremento della suddetta aliquota, dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria, trae origine dall’art. 1, c. 769, della L. n. 296/2006. Tuttavia, è stato previsto che la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può comunque superare il 33%. Ciò premesso, l’INPS ha ritenuto di dover escludere da tale aumento l’intera platea degli iscritti al Fondo Volo, in quanto il carico contributivo pensionistico complessivo era già superiore al 33%, alla data di entrata in vigore della norma. Il Comitato di vigilanza del Fondo, dunque, a seguito delle perplessità sollevate ha pensato bene di interpellare il Ministero del Lavoro. Detto Dicastero, nel descrivere l’applicabilità della norma di cui trattasi, ha chiarito che la differenziazione comporta il necessario raccordo tra l’art. 1, c. 5, del D.Lgs. n. 164/1997 e l’art. 1, c. 769, della L. n. 296/2006. Successivamente, la materia è stata oggetto di ripetute e ulteriori riflessioni, culminate con la delibera del 17 maggio 2010 del Comitato stesso, che ha richiesto all’INPS di effettuare altri approfondimenti prima di emanare le istruzioni operative finalizzate a richiedere alle aziende il versamento della maggiore contribuzione a carico del personale interessato.
Improcrastinabilità -Ora, visto l’arco temporale trascorso e perdurando l’assenza dell’Organo di vigilanza del Fondo, non ancora ricostruito dopo la sua decadenza, non può più essere evitata la regolamentazione della materia. Pertanto, tutte le aziende che occupano personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dovranno incrementare dello 0,30% l’aliquota pensionistica, a esclusivo carico del lavoratore. L’incremento, inoltre, ha effetto retroattivo poiché è operativo dal periodo di paga “gennaio 2012”, facendo riserva di successive indicazioni per quanto riguarda il mancato versamento della contribuzione pregressa.

Aggiornamento procedura
–A tal fine, sono state adeguate le procedure di calcolo delle denunce contributive aziendali a partire dal periodo di paga “maggio 2012”. Per quanto concerne, invece, il versamento delle somme arretrate, riferite ai periodi di paga da gennaio ad aprile 2012, i datori di lavoro dovranno esporre la causale “M233” avente il significato di “Arretrati incremento contributo iscritti al FondoVolo successivamente al 31/12/1995” el’importo dellacontribuzione da versare. Infine, l’INPS ricorda che le operazioni di regolarizzazione potranno essere eseguite, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 agosto prossimo.
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