Premessa - L’INPS, con la circolare n. 6938/2014, ha fornito utili chiarimenti circa l’incidenza dell’indennità di mobilità sull’accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia contributiva del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea. In particolare, è stato precisato che l’indennità in questione può essere computata solo ai fini del requisito c.d. “specifico”, e non anche ai fini dello sconto di un anno ogni cinque anni di cui godono i lavoratori iscritti al Fondo volo.
Pensione anticipata – Con riferimento alla pensione anticipata, l’INPS chiarisce che l’accesso è semplificato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa in vigore nell'Ago. In particolare, tali requisiti vengono ridotti di un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni, a condizione che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni (requisito c.d. “specifico”). In merito al periodo di godimento dell’indennità mobilità è stato affermato che, mentre è computato ai fini del requisito c.d. “specifico”, lo stesso non può dirsi ai fini dello sconto di un anno ogni cinque anni, non essendo attività di lavoro svolta.
Pensione di vecchiaia – Passando alla pensione di vecchiaia, al quale appartengono i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’età anagrafica minima è ridotta di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni. Anche in tal caso, il periodo di godimento dell’indennità di mobilità non può essere computato ai fini dello sconto di un anno ogni cinque anni. Al riguardo, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che per accedere alla pensione di vecchiaia non è richiesto il possesso del requisito di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, poiché sussiste solamente per i lavoratori iscritti al Fondo anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.
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