Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 11032 dell’8 luglio 2013, ha fornito utili precisazioni con riferimento al personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea. In particolare, con riferimento ai primi è stato chiarito che l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia può avvenire a condizione che alla data di esonero l’agente svolga le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante e che tale attività sia stata prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività. Mentre gli iscritti al Fondo volo hanno la possibilità di accedervi al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.
Addetti ai servizi di trasporto – Numerosi sono i casi di lavoratori aventi la qualifica di personale viaggiante, iscritti al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, che presentano periodi contributivi maturati nell’ex INPDAP in quanto dipendenti da Comuni, Province o Regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto e che non hanno diritto al pensionamento anticipato di vecchiaia. Al riguardo, ricordiamo che la pensione di vecchiaia anticipata può avvenire a condizione che l’interessato faccia valere contribuzione al soppresso Fondo di previdenza per attività svolta come personale viaggiante per un periodo maggiore rispetto ad altra eventuale contribuzione accreditata nel soppresso Fondo ET o nell’Ago per periodi successivi al 31/12/95. Presa visione della problema sollevato, l’INPS ha chiarito che l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto può avvenire a condizione che alla data di esonero l’agente svolga le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante e che tale attività sia stata prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività. In pratica, ciò che assume rilievo, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, è l’effettivo e prevalente svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Personale di volo dipendente – Per quanto riguarda invece il personale iscritto al Fondo di volo dipendente dalle aziende di navigazione area, l’Istituto previdenziale evidenzia come il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, a condizione che la domanda sia presentata entro due anni dalla data sono maturati i requisiti pensionistici (comprensivi della cessazione del rapporto di lavoro). In caso contrario, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Infine, con riferimento ai requisiti necessari per l’accesso alla pensione anticipata è stato precisato che gli iscritti al Fondo volo hanno la possibilità di richiedere la pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. In ogni caso, è necessario che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni di contributi.
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