L’INAIL, con la Circolare n. 4/2016, ha comunicato che è in via di definizione il D.I. (Lavoro-Economia) che istituisce il premio speciale unitario e le relative modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale deve essere istituita un’apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) e una polizza speciale “Allievi IeFP”. Successivamente, le istituzioni formative e gli istituti scolastici parificati, anche se già titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale, devono inoltrare all’INAIL telematicamente la denuncia per l’apertura della nuova PAT e della polizza speciale Allievi IeFP, nonché la comunicazione di avvio dei corsi, attraverso lo specifico servizio telematico denominato “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP”.
Il termine di presentazione della suddetta denuncia è l’11 marzo 2016.
Premio speciale unitario - L’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 150/2015 – facente parte degli otto Decreti Delegati del Jobs Act - prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio “2016-201”7, l’applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/1965, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Fino ad oggi, la tutela assicurativa prevista dall’INAIL in favore di tali soggetti è stata attuata mediante modalità “ordinaria” di calcolo del premio fissata dall’art. 41 del DPR n. 1124 del 1965, con il ricorso ad una specifica voce di tariffa (0611) dedicata all’attività formativa in genere e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.
Ora, la novellata normativa introduce, in via sperimentale, per il suddetto biennio, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale.
Soggetti interessati – Il nuovo regime assicurativo si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
In particolare, si fa riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale.
Dall’applicazione del premio speciale unitario restano esclusi:
• il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.);
• gli alunni e gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro;
• i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Misura – Come precisato in premessa, il premio è pari a 58 euro ed è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita - vigente alla data di inizio dell’anno formativo - ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale.
Esso è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
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