6 novembre 2015

Fusione per incorporazione: sgravio triennale a maglie larghe

L’esonero contributivo triennale non si interrompe in caso di fusione per incorporazione: i rapporti di lavoro con il cedente continuano ope legis

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

La fusione per incorporazione non pregiudica lo sgravio contributivo triennale. Infatti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Quindi, il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.


A darne notizia è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 25 di ieri.


Il quesito - L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha chiesto di avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’esonero contributivo triennale (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014), applicabile per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare, è stato chiesto se nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire ugualmente dell’esonero in trattazione, anche qualora l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.


Sgravio contributivo triennale – Ai sensi dell’art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2015,l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro, scatta in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”.
Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori. Restano invece, esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Sul punto, si ricorda che l’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione.


La disposizione, inoltre, stabilisce che l’agevolazione spetta a condizioni che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Altra condizione di esclusione si ha nel caso in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1° gennaio 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro.


Operazione di fusione – La fattispecie della fusione per incorporazione, invece, è disciplinato dall’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. Inoltre, il comma 5 della medesima norma precisa che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.




Risposta MLPS – La risposta al quesito posto è positiva per il Ministero del Lavoro. Infatti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Pertanto, il ministero del Welfare ritiene che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy