Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 7899 di ieri, ha fornito importanti istruzioni operative legate all’erogazione dell’indennità di tirocinio del Piano Italiano di attuazione della c.d. “Garanzia Giovani”. In particolare, è stato chiarito che il pagamento dell’indennità può realizzarsi in due modi differenti, ossia: tramite accredito su c/c bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante ovvero, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico c.d. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà a inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato. Da notare che l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto considerato reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, quindi soggetto a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Inoltre, l’importo individuato dalla Regione per l’indennità di tirocinio sarà trattenuto dal Ministero del Lavoro e versato anticipatamente all’INPS.
Garanzia Giovani - In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, che ha visto gli Stati membri impegnarsi a “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”, l’Italia ha adottato il “Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani”. L’obiettivo del Piano è quello di realizzare un'azione straordinaria a favore dei giovani per orientare e promuoverne l'inserimento lavorativo o il recupero formativo e dalla necessità di un coinvolgimento attivo del mondo imprenditoriale. Tra le azioni finanziabili vi è anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Iter di sottoscrizione – Le imprese che intendono sottoscrivere la Convenzione per accreditarsi come potenziali beneficiari dell’indennità di tirocinio, devono seguire il seguente iter: innanzitutto, le Regioni dovranno compilare la parte di competenza e inviare la convenzione al MLPS, a mezzo posta elettronica (DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it) per una verifica e definizione del testo; il Ministero, verificato il testo, lo rinvia alla Regione e alla Direzione Regionale dell’INPS, delegata alla sottoscrizione della Convenzione dalla delibera commissariale sopra richiamata, per l’apposizione della firma digitale di entrambi i predetti rappresentanti; il Ministero, acquisita la Convenzione firmata dalle predette due parti, procederà a sottoscriverla. La Convenzione si intenderà perfezionata, pertanto, dalla data in cui sarà apposta la firma del rappresentante del MLPS. Dopo tale ultima sottoscrizione, la Convenzione sarà trasmessa alla Regione, alla Direzione Regionale dell’INPS ed alla Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che comunicherà lo sblocco delle procedure informatiche di gestione.
Flusso procedurale – Le Regioni dovranno inviare all’Istituto - accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, attraverso il link “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi” - mensilmente o con altra periodicità dalle stesse stabilita, le informazioni necessarie per il pagamento dell’indennità di tirocinio tramite un apposito file xml (elenco delle richieste di pagamento). L’INPS, a tal fine, mette a disposizione del personale della Regione, espressamente indicato dalla stessa, il suddetto link, il quale assicura il servizio informatico di interscambio dei dati. Da notare, inoltre, che l’invio del predetto file xml contenente l’elenco delle richieste di pagamento da parte della Regione avverrà entro il giorno 10 del di ciascun mese successivo al periodo di tirocinio (mensilità o altra periodicità) indicato nel predetto file; tale modalità di trasmissione consentirà, pertanto, di effettuare pagamenti di indennità di tirocinio riferiti sempre a periodicità ormai trascorse.
Durata Convenzione – La Convenzione è operativa fino al 30 novembre 2018. Tale data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa dovrà essere effettuato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pertanto, potranno essere erogate le indennità di tirocinio per periodi fino al 30 ottobre 2018. Va da sé, quindi, che pagamenti successivi alla data del 30 novembre 2018 non potranno essere rimborsati dalla Regione.