Il Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 ha istituito nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” un nuovo incentivo denominato “
Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’INPS nel limite di spesa pari a 50.000 euro. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, purché avviato
entro la fine del corrente anno. A tal fine è necessario che: il tirocinio curriculare e/o extra curriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani” e che il giovane sia un NEET (ossia un soggetto non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo).
L’incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; l’ambito soggettivo dell’agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti.
Garanzia Giovani - La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione
superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).
In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani
tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo.
Condizioni - Grazie a questa misura,
le aziende ottengono un bonus se attivano:
- un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario);
- un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi;
- un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione).
L'agevolazione
non spetta per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
L'incentivo è
escluso: per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile. È, invece, possibile fruire del bonus per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015.
L’agevolazione, inoltre, spetta nei seguenti casi: rapporto di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale; rapporto di lavoro che si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’Impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabile dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane; rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga “senza soluzione di continuità” per il periodo minimo di sei mesi.
Come viene riconosciuto il bonus? Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.
In particolare, gli importi del bonus occupazionale ammontano a:
-
1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi
-
3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi
-
da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a tempo indeterminato.
L’importo del bonus è raddoppiato per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire
dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e in relazione ai soli tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016. Più nel dettaglio, l’importo del “Super bonus tirocini” è pari a:
-
3.000 euro per la classe di profilazione 1 (bassa);
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6.000 euro per la classe di profilazione 2 (media);
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9.000 euro per la classe di profilazione 3 (alta);
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12.000 euro per la classe di profilazione 4 (molto alta).
L’incentivo è fruibile in
12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Cumulabilità - Il bonus è, poi,
cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, dopo il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette "selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50% dei costi salariali.
De minimis - Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa
tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti anche oltre i limiti “de minimis” - di cui al Regolamento (UE) n. 1407/13 - qualora l’assunzione comporti un
incremento occupazionale netto.
Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa
tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;
- il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Come presentare domanda? – In via preliminare, il datore di lavoro inoltra all'INPS una
domanda di ammissione all'incentivo tramite il modulo di istanza on-line
"GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito internet www.inps.it.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve - se ancora non lo ha fatto - effettuare l'assunzione. A pena di decadenza,
entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposito modulo GAGI-conferma (Messaggio INPS n.9956 del 30 dicembre 2014).
L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L'utilizzo dell’incentivo avverrà mediante
conguaglio/compensazione attraverso le denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).