24 novembre 2015

Gestione separata INPS: chiarimenti sulla facoltà di computo

INPS, Circolare n. 184/2015

Autore: redazione fiscal focus

L’INPS, con la Circolare n. 184/2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista nella Gestione separata (art. 3 del D.M. n. 282/1996), ossia la possibilità di poter riunire gratuitamente tutti i contributi sparsi nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria al fine di conseguire un'unica prestazione pensionistica. Sul punto, particolare attenzione è stata dedicata in merito al conseguimento della pensione supplementare in computo a carico della Gestione separata, ed in particolare sui requisiti da possedere. Infatti, ai fini del conseguimento della pensione supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il soggetto:


  • non abbia conseguito un autonomo diritto a pensione nella gestione separata;
  • sia in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo sia degli specifici requisiti previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare richiesta in gestione separata.

Da notare che sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.


Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in base a normative previgenti.


Ambito di applicazione – Hanno diritto di aderire alla facoltà di computo nella Gestione separata:


  • gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile;
  • gli iscritti che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratoridipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima,le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.


Condizioni – La facoltà di computo si esercita a domanda al momento della prestazione della domanda di pensione. Inoltre, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, l’INPS dovrà verificare che l’interessato abbia:


  • un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
  • un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

Si precisa, a tal proposito, che non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.


Contributi computabili - La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. n. 282/1996, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.


Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura della stessa.


Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto edella misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:


  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.


Pensione di inabilità - Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.


In caso di liquidazione di pensione di inabilità in computo, i periodi contributivi maturati nelle gestioni pensionistiche interessate dal computo concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.


Nella considerazione che l’esercizio della facoltà di computo comporta la liquidazione del trattamento di inabilità nella gestione separata ne consegue che, nel calcolo della maggiorazione convenzionale, la media delle basi pensionabili annue possedute negli ultimi 5 anni in relazione alla quale deve essere computata l’ulteriore quota di contribuzione per il periodo intercorrente tra la data della domanda e il 60° anno di età, dovrà essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione da liquidarsi nella gestione separata, anche se quest’ultima non sia l’ultima gestione nella quale il lavoratore abbia contribuito.




Non dovranno pertanto essere presi in considerazione, ai fini dell’anzidetta media, eventuali periodi contributivi in gestioni diversi dalla gestione separata e, pertanto, l’aliquota di computo per cui moltiplicare la retribuzione media settimanale sarà quella vigente nella gestione separata al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

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