26 settembre 2012

Gestione separata INPS. Le linee guida

Breve vademecum sulla Gestione separata INPS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito delle novità introdotte dalla Riforma del lavoro (L. n. 92/2012) e della Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2012), che hanno previsto l’aumento graduale dell’aliquota contributiva IVS a carico degli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, si ritiene opportuno riepilogare tutto ciò che bisogna sapere per iscriversi correttamente al fondo pensionistico. Vediamone gli aspetti più importanti.

Gestione separata INPS – Si tratta di un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Successivamente, l’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito nella L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi occasionali, purché percepiscano redditi superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi da tutti i committenti occasionali. In particolare, il reddito si costituisce dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Ovviamente, chi non supera la suddetta soglia è esente dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

Lavoratore autonomo occasionale – Dal punto di vista civilistico, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale (art. 2222 c.c.). Esso si caratterizza quindi per una completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente, la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa e il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Iscrizione – Non appena viene superata la soglia dei 5.000 euro nell’arco di un anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione separata dell’INPS. La domanda di iscrizione, a partire dal 1° gennaio 2012, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it), previa compilazione del relativo modulo di iscrizione il quale, oltre a riportare i dati anagrafici ed eventuali recapiti, dev’essere comprensivo di informazioni come la data di inizio dell’attività, la tipologia dell’attività che si intende svolgere, ecc. Più dettagliate sono invece le informazioni se si dichiara di essere un professionista (tipo di attività, partita Iva, codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato).

La contribuzione – Per quanto riguarda i contributi previdenziali, occorre rammentare l’art. 22 della Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) che ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2012, un aumento graduale delle aliquote contributive, con l’intento di arrivare, nel 2018, al 33% in modo tale da equiparare tale percentuale a quella dei lavoratori dipendenti. Infatti, per quest’anno, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie dovranno versare il 27,72%; mentre i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, il 18%. Tuttavia, così come disciplinato dalla Riforma del lavoro, l’aumento dell’aliquota resta congelato per un anno; pertanto, anche per il 2013, è possibile versare soltanto il 27,72%, anziché il 28,72%. Tutto ciò si ripercuote per chi è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria, poiché viene anticipato di un anno l’incremento delle aliquote arrivando, nel 2018, al 24%. A tal proposito, giova ricordare che in caso di co.co.pro., i contributi vanno versati per 2/3 dal committente e 1/3 dal collaboratore, mentre in caso lavoratori autonomi, i contributi previdenziali sono interamente a carico del lavoratore e hanno la facoltà di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.

Modalità di pagamento – L’onere di versare i contributi all’INPS ricade esclusivamente al committente, il quale entro il giorno 16 del mese successivo deve adempiere a tale obbligo utilizzando il modello F24EP. Inoltre, lo stesso committente entro il mese successivo alla liquidazione, deve trasmettere telematicamente all’INPS la dichiarazione EMENS relativa ai compensi liquidati nel mese precedente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy